Cassazione Civile, Ordinanza n. 05221/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore d'ufficio, avendo assistito un imputato nel procedimento penale, aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario ai sensi del T.U. spese di giustizia, dichiarando l'irreperibilità del patrocinato, privo di documenti e senza fissa dimora. Il giudice penale aveva rigettato l'istanza perché il difensore non aveva prima tentato la notifica della richiesta di pagamento presso un domicilio indicato come possibile recapito. Nell'opposizione, il difensore sosteneva invece di aver dimostrato che la persona assistita non era mai stata domiciliata presso la struttura indicata e che, dai verbali del processo, risultava non più detenuta e comunque non rintracciabile. Il Tribunale civile rigettava l'opposizione ritenendo non dimostrata la irreperibilità di fatto, perché mancavano ulteriori ricerche sul possibile stato di detenzione e sul precedente domicilio. Con il ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione degli artt. 82 e 117 d.P.R. n. 115 del 2002 e omesso esame delle deduzioni e dei documenti prodotti, sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato gli elementi da cui desumere l'irreperibilità dell'assistito e la conseguente esenzione dall'onere di attivare le procedure di recupero del credito professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando la legge prevede la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio dell'assistito irreperibile, il giudice deve verificare se gli elementi allegati e documentati consentano di ritenere integrata l'irreperibilità sostanziale di fatto, situazione che rende inutile ogni ulteriore attività di recupero del credito. Nel caso concreto il giudice dell'opposizione aveva omesso di esaminare i verbali e la documentazione prodotta, potenzialmente decisivi ai fini dell'accertamento dell'irreperibilità. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Lecce, affinché proceda a nuovo esame dell'istanza di liquidazione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio nei casi previsti
costituisce il parametro della misura e delle modalità di liquidazione richiamato dall'art. 117 per il difensore d'ufficio dell'assistito irreperibile.
art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002
"l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile"
in caso di irreperibilità dell'assistito il difensore ha diritto alla liquidazione a carico dell'Erario; il giudice deve verificare in concreto l'irreperibilità, che può essere anche di fatto, e solo se questa manca sussiste l'onere del difensore di attivarsi per il recupero del credito.
art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale rimedio oppositivo avverso il provvedimento di liquidazione o di rigetto della liquidazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il ricorso è stato articolato come censura per omesso esame di fatti/documenti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio di assistito irreperibile, il giudice deve accertare non solo l'eventuale dichiarazione formale di irreperibilità, ma anche l'irreperibilità di fatto risultante dagli elementi allegati in causa.
- Se l'irreperibilità dell'assistito rende oggettivamente impossibile rintracciarlo, il difensore è esonerato dall'onere di attivare preventivamente le procedure di recupero del credito professionale.
- Quando il ricorrente produca documenti o verbali idonei a dimostrare la non detenzione e la non rintracciabilità dell'assistito, il loro mancato esame integra vizio decisivo della motivazione o dell'esame del fatto, se tali elementi possono incidere sull'esito della domanda di liquidazione.
- In tema di liquidazione delle spese di difesa d'ufficio, l'onere probatorio grava sul difensore che chiede il pagamento a carico dell'Erario, ma tale onere può essere assolto anche nel giudizio di opposizione attraverso la produzione di elementi idonei a provare l'irreperibilità sostanziale dell'assistito.
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