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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01781/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per infedele dichiarazione Tari relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, per complessivi euro 40.458,12, impugnati dalla società contribuente dinanzi al giudice tributario. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto sia l’appello principale del Comune sia quello incidentale della società, ritenendo, tra l’altro, che per l’annualità 2014 la notifica dell’avviso di accertamento fosse intervenuta oltre il termine decadenziale. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., sostenendo che il giudice d’appello aveva erroneamente applicato il termine di decadenza previsto per la riscossione/titolo esecutivo o comunque un termine non pertinente, mentre per l’avviso di accertamento relativo alla dichiarazione Tari 2014 il termine quinquennale non era ancora decorso alla data di notifica (23/09/2019).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha affermato che, in materia di tributi locali, occorre distinguere tra decadenza dall’esercizio del potere di accertamento e prescrizione del credito già accertato; l’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 disciplina la decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio, fissandola al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, mentre il comma 163 riguarda la successiva fase della riscossione coattiva. Poiché l’avviso relativo all’annualità 2014 è stato notificato il 23/09/2019, la notifica è stata ritenuta tempestiva rispetto al termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la determinazione esatta dell’imposta dovuta sulle annualità oggetto di accertamento, tenendo conto del cumulo giuridico già riconosciuto in appello e non impugnato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, l. n. 296/2006

    "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    Norma che disciplina la decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi ai tributi locali; non riguarda la prescrizione del credito.

  • art. 1, comma 163, l. n. 296/2006

    Disciplina la diversa fase della riscossione coattiva e il termine per la notifica del titolo esecutivo/cartuella, non il termine per l'emissione dell'avviso di accertamento.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Richiamato per il termine di prescrizione quinquennale dei crediti tributari periodici, operante nella fase di riscossione dopo il tempestivo accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria da parte della controricorrente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali va distinta la decadenza dal potere di accertamento dalla prescrizione del credito: la prima limita il tempo per emettere e notificare l'avviso di accertamento, la seconda opera solo dopo il tempestivo esercizio della pretesa impositiva e l'accertamento definitivo del tributo.
  • Per gli avvisi di accertamento relativi a dichiarazioni incomplete o infedeli dei tributi locali, l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 prevede un termine decadenziale quinquennale, che decorre dal 31 dicembre dell'anno in cui dichiarazione o versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
  • Il termine previsto dal comma 163 dell'art. 1 l. n. 296/2006 concerne la successiva riscossione coattiva e non può essere applicato all'impugnazione della tempestività dell'avviso di accertamento.
  • Nei tributi locali periodici, in difetto di una diversa disciplina speciale, il credito si prescrive nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c.; tale regola presuppone però un accertamento tempestivo e definitivo del tributo.
  • Quando il giudice di merito qualifica come tardiva la notifica di un avviso di accertamento, deve individuare correttamente la fase procedimentale cui si riferisce il termine invocato, evitando di sovrapporre decadenza e prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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