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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07533/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata a un contribuente e fondata sul richiamo di dieci cartelle esattoriali relative a diversi tributi, tra cui IVA, IRPEF, tasse automobilistiche, imposta di registro e diritti annuali camerali. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo il difetto di motivazione dell'intimazione e la prescrizione dei tributi e delle cartelle. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato cessata la materia del contendere per le prime nove cartelle e aveva rigettato l'impugnazione quanto a una cartella residua; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la Corte non esamina nel merito tali censure perché rileva d'ufficio la mancata produzione, con il ricorso, di copia autentica della sentenza impugnata di secondo grado, essendosi il ricorrente limitato a depositare la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., perché non è stata depositata la copia autentica della sentenza d'appello impugnata con la relazione di notificazione, ove esistente. Viene osservato che il deposito separato di tale documento è possibile nei termini di legge, ma nel caso concreto non è avvenuto e la Corte non aveva comunque il documento nella propria disponibilità. Conseguentemente la Corte non entra nell'esame dei due motivi di ricorso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Calabria; nessuna statuizione sulle spese per la Camera di Commercio di Cosenza, rimasta intimata e non costituita. Viene inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    Impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione, se avvenuta.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito autonomo di documenti relativi all'ammissibilità e, in via estensiva, anche alla procedibilità del ricorso, purché nel termine perentorio previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, comporta il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un adempimento processuale necessario: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
  • Il deposito separato del documento mancante può sanare l'inosservanza solo se effettuato nei termini di legge e se il documento non risulta già nella disponibilità della Corte per iniziativa delle altre parti.
  • Quando il ricorso è improcedibile per mancanza del documento indispensabile, la Corte non esamina i motivi di censura nel merito.
  • La soccombenza processuale sul piano dell'impugnazione improcedibile comporta la condanna del ricorrente alle spese in favore delle parti costituite e, se dovuto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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