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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28692/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile dei reati di violenza privata e minaccia, entrambi aggravati dall'uso di un'arma, articolando cinque motivi: (1) violazione di legge e uso di un'analogia tra i due episodi per fondare la responsabilità nel capo A), con censura sull'attendibilità della persona offesa; (2) travisamento delle dichiarazioni della teste Livia Carnir e insufficiente prova dell'uso dell'arma rispetto al tempo intercorso prima dell'intervento della polizia; (3) giustificazione della condotta per impedire un'illecita occupazione del passo carrabile (difesa/necessità); (4) qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; (5) errato diniego dell'attenuante della provocazione e insufficiente valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ha ritenuto legittima e logica la valutazione dei giudici di merito riguardo all'attendibilità delle prove e delle testimonianze, la sussistenza delle condotte di violenza privata e minaccia aggravate dall'uso dell'arma e l'assenza di giustificazione o esercizio arbitrario delle ragioni, anche perché gli episodi si sono verificati dopo la cessazione della condotta della parte offesa. Ha inoltre condiviso il mancato riconoscimento della provocazione e la valutazione discrezionale che ha ritenuto equivalenti (non prevalenti) le circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti, in ragione della sproporzione della reazione e dell'allarme sociale determinato dall'esibizione della pistola. In conclusione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di violenza privata; la Corte ha interpretato la condotta della ricorrente come costrittiva della libertà altrui, non mitigata dalle giustificazioni prospettate.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei motivi di ricorso attinenti a presunte violazioni procedurali/di valutazione probatoria; la Corte non ha rilevato vizio applicativo rilevante.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme richiamate dal ricorso in tema di procedura e valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito congrua e logica.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale presente nel primo motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da giustificare ammissione del ricorso.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha distinto questo reato dalla violenza privata per l'elemento intenzionale e ha escluso tale qualificazione perché la condotta è avvenuta dopo la cessazione dell'evento contestato e risultava macroscopicamente sproporzionata.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta tra versioni contrastanti sono devolute ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è apodittica o illogica; semplici rivalutazioni divergenti non sono ammissibili in cassazione.
  • L'uso dell'analogia tra più episodi può integrare l'apprezzamento probatorio, ma non può costituire l'unico fondamento della responsabilità: è necessario che esistano dichiarazioni o elementi probatori chiaramente idonei a sostenere la conviction.
  • L'aggravante per uso di arma richiede valutazione complessiva delle prove; la disponibilità dell'arma e le dichiarazioni coerenti possono consentire la ritenuta aggravante anche in assenza di osservazione perfetta dell'arma da parte di tutti i testimoni.
  • La giustificazione (es. impedire un illecito) e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno requisiti distinti: la seconda richiede la convinzione di un diritto e si applica solo se non si eccede macroscopicamente nei limiti dell'azione; la proporzione temporale e la contemporaneità della reazione rispetto all'illecito sono elementi decisivi.
  • La circostanza attenuante della provocazione non opera quando la sproporzione tra la condotta provocatoria e la reazione è così grave da escludere lo stato d'ira o il nesso causale; la comparazione tra attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale di merito salvo vizi logici o arbitrari.

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