Cassazione Penale, Sentenza n. 28692/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile dei reati di violenza privata e minaccia, entrambi aggravati dall'uso di un'arma, articolando cinque motivi: (1) violazione di legge e uso di un'analogia tra i due episodi per fondare la responsabilità nel capo A), con censura sull'attendibilità della persona offesa; (2) travisamento delle dichiarazioni della teste Livia Carnir e insufficiente prova dell'uso dell'arma rispetto al tempo intercorso prima dell'intervento della polizia; (3) giustificazione della condotta per impedire un'illecita occupazione del passo carrabile (difesa/necessità); (4) qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; (5) errato diniego dell'attenuante della provocazione e insufficiente valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ha ritenuto legittima e logica la valutazione dei giudici di merito riguardo all'attendibilità delle prove e delle testimonianze, la sussistenza delle condotte di violenza privata e minaccia aggravate dall'uso dell'arma e l'assenza di giustificazione o esercizio arbitrario delle ragioni, anche perché gli episodi si sono verificati dopo la cessazione della condotta della parte offesa. Ha inoltre condiviso il mancato riconoscimento della provocazione e la valutazione discrezionale che ha ritenuto equivalenti (non prevalenti) le circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti, in ragione della sproporzione della reazione e dell'allarme sociale determinato dall'esibizione della pistola. In conclusione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di violenza privata; la Corte ha interpretato la condotta della ricorrente come costrittiva della libertà altrui, non mitigata dalle giustificazioni prospettate.
Richiamato nel contesto dei motivi di ricorso attinenti a presunte violazioni procedurali/di valutazione probatoria; la Corte non ha rilevato vizio applicativo rilevante.
Citato tra le norme richiamate dal ricorso in tema di procedura e valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito congrua e logica.
Riferimento procedurale presente nel primo motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da giustificare ammissione del ricorso.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha distinto questo reato dalla violenza privata per l'elemento intenzionale e ha escluso tale qualificazione perché la condotta è avvenuta dopo la cessazione dell'evento contestato e risultava macroscopicamente sproporzionata.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta tra versioni contrastanti sono devolute ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è apodittica o illogica; semplici rivalutazioni divergenti non sono ammissibili in cassazione.
- L'uso dell'analogia tra più episodi può integrare l'apprezzamento probatorio, ma non può costituire l'unico fondamento della responsabilità: è necessario che esistano dichiarazioni o elementi probatori chiaramente idonei a sostenere la conviction.
- L'aggravante per uso di arma richiede valutazione complessiva delle prove; la disponibilità dell'arma e le dichiarazioni coerenti possono consentire la ritenuta aggravante anche in assenza di osservazione perfetta dell'arma da parte di tutti i testimoni.
- La giustificazione (es. impedire un illecito) e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno requisiti distinti: la seconda richiede la convinzione di un diritto e si applica solo se non si eccede macroscopicamente nei limiti dell'azione; la proporzione temporale e la contemporaneità della reazione rispetto all'illecito sono elementi decisivi.
- La circostanza attenuante della provocazione non opera quando la sproporzione tra la condotta provocatoria e la reazione è così grave da escludere lo stato d'ira o il nesso causale; la comparazione tra attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale di merito salvo vizi logici o arbitrari.
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