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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31838/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato condannato per lesioni personali (art. 590-bis c.p.) e per fuga e omissione di soccorso (art. 189, commi 6 e 7, C.d.S.). Ha impugnato sostenendo: difetto di correlazione tra capo di imputazione e motivazione (specifica colpa indicata in atto di accusa versus motivazione in termini di colpa generica); illogicità della ricostruzione della dinamica e quindi dell'attribuzione della colpa; mancata escussione di testi ritenuti decisivi (persona presente sul luogo e agente verbalizzante); carenza di motivazione circa la consapevolezza dell'imputato sulle lesioni; errore nel rigetto della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (invocata per tenuità o riparazione) e mancata motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente al reato di cui all'art. 590-bis c.p. per sopravvenuta procedibilità a querela e per la mancanza della querela nei termini utili; ha rigettato il ricorso per il resto, confermando le condanne per i reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7 C.d.S. (fuga e omissione di soccorso), ritenendo congrua la valutazione probatoria circa la consapevolezza dell'imputato (soprattutto dalle sue dichiarazioni al meccanico e dalle circostanze dell'urto). Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis, perché mancavano prove di riparazione e sussistevano elementi ostativi (modalità di guida pericolosa, tentativo di occultamento, entità del danno). Tuttavia la Cassazione ha accolto la doglianza riguardante la sospensione condizionale della pena, perché la Corte d'Appello non ha motivato adeguatamente sul punto (tenuto conto del precedente del 2013) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per riesame e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla luce dell'eliminazione del capo per art. 590-bis.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Il reato per cui l'imputato era stato condannato è divenuto procedibile a querela; in mancanza di querela proposta nei termini utili l'azione penale non può proseguire e la sentenza relativa a tale capo va annullata senza rinvio

  • d.lgs. n.150/2022, art. 2

    Ha introdotto la procedibilità a querela per l'art. 590-bis a far data dal 30/12/2022; la Corte ha applicato tale mutamento per valutare l'ammissibilità della prosecuzione rispetto al periodo utile per la querela

  • art. 189 Codice della Strada, commi 6 e 7

    Comma 6 (fuga dopo investimento) e comma 7 (omissione di prestazione di soccorso) sono distinti: la fuga richiede un incidente riconducibile al comportamento dell'agente idoneo a produrre lesioni (anche senza danno effettivo), l'omissione di soccorso richiede invece l'esistenza effettiva di un bisogno di assistenza; l'elemento soggettivo dell'omissione può anche essere integrato dal dolo eventuale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per riparazione del danno: la Corte ha dichiarato l'inapplicabilità in mancanza di prova della riparazione e in presenza di elementi ostativi (condotta pericolosa, tentativo di occultamento, entità del danno)

  • d.lgs. n.150/2022, art. 85

    Riferito nel processo come criterio temporale per l'eventuale proposizione della querela nei termini stabiliti dalla riforma; la mancata proposizione entro il termine ha inciso sull'improcedibilità del capo per art. 590-bis

Massime di principio

  • La sopravvenuta procedibilità a querela di un reato comporta che, in assenza di querela nei termini, la relativa azione penale non può proseguire e la condanna va annullata per difetto di querela.
  • I reati previsti dall'art. 189 C.d.S. (fuga e omissione di soccorso) sono autonomi: per la fuga è sufficiente che l'incidente sia riconducibile al comportamento dell'agente, per l'omissione serve l'effettivo bisogno di assistenza; l'omissione può essere integrata anche dal dolo eventuale quando era prevedibile la probabilità di danno.
  • Le dichiarazioni dell'imputato a terzi e gli elementi materiali (entità del danno, dinamica presunta) possono legittimare la ricostruzione della consapevolezza circa l'esistenza di feriti e quindi integrare il dolo eventuale per omissione di soccorso.
  • La richiesta e la prova della riparazione del danno devono essere documentate per invocare efficacemente l'art. 131-bis; la semplice mancata costituzione di parte civile non prova automaticamente l'avvenuto ristoro.
  • Se la Corte territoriale omette la necessaria motivazione su benefici penali (es. sospensione condizionale), la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame e rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
  • In fase difensiva, quando il reato diviene procedibile a querela, è fondamentale verificare e, se necessario, promuovere tempestivamente la querela da parte della persona offesa per evitare l'improcedibilità dell'azione penale.

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