Cassazione Civile, Sentenza n. 25673/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Banca IFIS ha chiesto il rimborso di un credito IRPEG relativo all'anno 1990 (importo euro 166.770,65), originario di Acciaierie del Tirreno S.p.A., poi ceduto a FAST Finance S.p.A. e successivamente incorporato in Banca IFIS. La domanda di rimborso era stata indicata nella dichiarazione mod. 760/91 (presentata il 30/05/1991); la cessione era stata notificata all'Agenzia il 07/08/2012 e la istanza formale di rimborso è stata presentata il 17/10/2013. L'Agenzia impugnante eccepiva: 1) decadenza o prescrizione dell'azione (richiamando art. 37 e 38 d.P.R. n.602/73 e art.2946 c.c.); 2) applicabilità dell'art.2, comma 58, legge n.350/2003 (sulla non operatività della prescrizione); 3) inesistenza dei crediti e mancata prova in ordine all'esistenza e alla natura dei presunti crediti, richiamando l'onere della prova ex art.2697 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso di Banca IFIS. Motivi: (i) la richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione dei redditi del 1990 equivale ad una domanda a tutti gli effetti, per cui non opera la decadenza che richiederebbe una nuova istanza; (ii) l'art.2, comma 58, l. n.350/2003 impone all'Amministrazione di non far valere la prescrizione per le dichiarazioni presentate fino al 30/06/1997 e, secondo le Sezioni Unite, sospende la prescrizione fino al 01/01/2004 e poi fa decorrere un nuovo periodo decennale: la istanza del 17/10/2013 è dunque tempestiva; (iii) quanto all'onere della prova, la Corte di merito ha fondato la decisione anche sul mancato svolgimento da parte dell'Ufficio di una "reale e seria contestazione" del diritto al rimborso, esentando così il ricorrente dall'ulteriore onere probatorio. Spese processuali compensate tra le parti e nessun contributo unificato dovuto dall'Amministrazione per esenzioni previste.
Norme richiamate
Regola le modalità di rimborso; la Corte ha ritenuto che, se la domanda è contenuta nella dichiarazione originaria, non è necessaria una nuova istanza a pena di decadenza
Norma sul termine di decadenza per la richiesta di rimborsi; la sua operatività è superata quando la domanda risulta già dalla dichiarazione annuale
Termine prescrizionale ordinario (decennale); contestato dall'Agenzia ma escluso nel caso concreto per effetto dell'art.2, comma 58, l.350/2003 e della successiva giurisprudenza
legge n.350/2003, art.2, comma 58
Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti
Imperativo a carico dell'Amministrazione di non eccepire la prescrizione per i rimborsi relativi a dichiarazioni fino al 30/06/1997; secondo le Sezioni Unite la norma sospende la prescrizione fino al 01/01/2004 e poi fa decorrere un nuovo periodo decennale a partire da tale data
d.lgs. n.546/1992, artt.21 e 22
Norme sul processo tributario e sulle conclusioni; citate nel motivo di ricorso ma non decisive nella ricostruzione della Corte
Regola l'onere della prova in materia civile; la Corte ha ricordato che spetta alla parte che agisce provare il proprio diritto, salvo che l'Amministrazione non formuli contestazioni serie, nel qual caso opera il principio della non contestazione
Prevede termini di conservazione della documentazione fiscale (citata in relazione all'onere di custodia dei documenti); non è stata invece l'argomentazione decisiva della Corte che ha fondato la sua decisione anche sulla mancata contestazione dell'Ufficio
d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater e legge n.228/2012, art.1, comma 17
Norme sul contributo unificato e sue modifiche; la Corte ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione dello Stato che usufruisce del meccanismo della prenotazione a debito
Massime di principio
- La richiesta di rimborso inserita nella dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento equivale ad una domanda a tutti gli effetti: non è necessaria una nuova istanza per evitare decadenza
- L'art.2, comma 58, l. n.350/2003 impone all'Amministrazione di non eccepire la prescrizione per rimborsi relativi a dichiarazioni presentate fino al 30/06/1997; secondo la giurisprudenza di legittimità tale obbligo sospende la prescrizione fino al 01/01/2004 e poi fa decorrere un nuovo periodo prescrizionale (decennale) da quella data
- La prescrizione può essere efficacemente neutralizzata se il contribuente instaura il procedimento o il giudizio entro i termini derivanti dall'interpretazione dell'art.2, comma 58: per crediti fino al 1997, una istanza nel 2013 era ancora tempestiva
- L'onere della prova grava sul ricorrente che chiede il rimborso, ma può essere attenuato o superato se l'Ufficio non formula contestazioni reali e serie; in tali casi il principio della "non contestazione" può esonerare il contribuente dalla produzione di ulteriore documentazione
- In caso di cessione del credito, è opportuno documentare tempestivamente la cessione e la sua notificazione all'Amministrazione per rendere incontrovertibile la titolarità del soggetto cessionario
- Nelle cause con questioni giurisprudenziali nuove o mutate, le spese possono essere compensate; le amministrazioni dello Stato possono essere esentate dal pagamento del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito
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