Cassazione Civile, Sentenza n. 25683/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di crediti IRPEG esposti nelle dichiarazioni (periodi d'imposta 1994 e 1995) che la Banca aveva acquistato da FBM Hudson. Banca IFIS aveva chiesto il rimborso e, dopo che l'Ufficio aveva richiesto documentazione solo il 18 luglio 2016 e non aveva erogato il rimborso, aveva impugnato il silenzio-rifiuto ottenendo accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia propone ricorso per cassazione contestando la decisione della CTR che aveva ritenuto che, per effetto dell'art.36-bis e dell'art.42-bis, il rimborso fosse dovuto per decorso dei termini; l'Agenzia deduce invece che la giurisprudenza delle Sezioni Unite stabilisce che l'Amministrazione può contestare un credito esposto anche dopo la scadenza dei termini di accertamento e che l'onere della prova sulla sussistenza del credito grava sul contribuente/attore che richiede il rimborso (mancanza di documentazione probatoria da parte della Banca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n.5069/2016 e successivi), secondo cui i termini decadenziali per l'esercizio dell'accertamento operano solo rispetto ai crediti dell'Amministrazione e non limitano la possibilità per l'Ufficio di contestare i rimborsi dovuti al contribuente; ha altresì riaffermato che l'esposizione in dichiarazione non vale, di per sé, a provare l'esistenza del credito e che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito grava sul contribuente che agisce per ottenerne il rimborso. La Corte ha richiamato anche l'art.28 legge 449/1997 quale norma interpretativa che esclude il carattere a pena di decadenza del termine indicato nell'art.36-bis.
Norme richiamate
art.36-bis d.P.R. n.600/1973
Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti
La Corte ricorda che il funzionamento automatico previsto dall'art.36-bis non implica riconoscimento definitivo del credito; il termine indicato è ordinatorio e non omnicomprensivo di decadenza dell'Amministrazione nel contestare il credito
art.42-bis d.P.R. n.602/1973
Usata dalla CTR per sostenere l'obbligo dell'Ufficio a rimborsare entro l'anno solare successivo; la Cassazione segnala che tale lettura non annulla i principi giurisprudenziali sulle contestazioni successive dell'Amministrazione
art.21, comma 2, D.Lgs. n.546/1992
ammette il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione a qualsiasi richiesta di rimborso
Il silenzio-rifiuto è lo strumento che consente al contribuente di far valere in sede giudiziale la domanda di rimborso, senza che l'inerzia dell'Ufficio equivalga a riconoscimento automatico del credito
art.28 legge n.449/1997 (norma interpretativa)
Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ... deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza
Legislatore interpretativo che chiarisce la natura non decadenziale del termine di cui al comma 1 dell'art.36-bis
art.2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: grava sul contribuente che richiede il riconoscimento del credito l'onere di provare i fatti costitutivi dello stesso
Cass. Sez. U. n.5069/2016 (giurisprudenza consolidata)
Principio secondo cui i termini decadenziali per l'accertamento operano limitatamente al riscontro dei crediti dell'Amministrazione e non impediscono all'Ufficio di contestare un rimborso richiesto dal contribuente anche dopo la scadenza dei termini
Cass. Sez. U. n.21766/2021 (conferme successive)
Estensione e conferma del principio anche con riferimento a casi IVA; ribadito che l'esposizione in dichiarazione o l'assenza di rilievi automatici non equivalgono a riconoscimento implicito del credito
Massime di principio
- La presentazione del credito in dichiarazione non produce automaticamente un diritto al rimborso: il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito, documentando le operazioni che ne giustificano l'esistenza
- I termini decadenziali per l'accertamento operano per l'azione dell'Amministrazione volta a riscontrare i propri crediti, ma non impediscono all'Ufficio di contestare i rimborsi richiesti dal contribuente anche dopo la scadenza di tali termini
- L'assenza di attività dell'Amministrazione o il decorso del termine previsto da procedure automatizzate (art.36-bis) non equivalgono a riconoscimento implicito del credito; il contribuyente può comunque impugnare il silenzio-rifiuto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 546/1992
- In giudizio l'onere della prova circa l'esistenza del credito grava sul contribuente che agisce per il rimborso: è quindi essenziale produrre documentazione probatoria (certificazioni, modelli, atti idonei a dimostrare le ritenute o il meccanismo fiscale che genera il credito)
- Se il credito derivasse da una sottostima dell'imposta dovuta (ossia il tributo dichiarato risultasse inferiore a quello reale), la situazione può essere diversa ed è necessario valutare il rischio di accertamento e recupero da parte dell'Amministrazione
- In caso di contestazione amministrativa tardiva, adottare la strategia processuale di produrre fin dall'inizio prove documentali complete e di contestare eventuali rilievi istruttori dell'Ufficio per dimostrare la fondatezza del credito
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