Cassazione Civile, Sentenza n. 25670/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720110000181811 per euro 7.994,00; questioni sollevate in cassazione: nullità per mancato deposito dell'atto di appello presso la CTP nei termini; applicabilità o meno dell'abrogazione dell'obbligo di deposito introdotta dall'art.36 d.lgs. 175/2014; mancata produzione della delega processuale a favore del funzionario che firmò l'appello; presunta introduzione in appello di domande/eccezioni nuove; e contestazione del fatto decisivo relativo al pagamento integrale delle venti rate del piano di dilazione (anche con riferimento alla possibilità di includervi sanzioni e interessi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) il deposito dell'atto d'appello risultava effettuato in data 15/10/2014 presso la Commissione Tributaria Provinciale, cioè anteriormente all'entrata in vigore della norma abrogativa (art.36 d.lgs. 175/2014 del 13/12/2014); si è quindi applicato il principio tempus regit actum e la disciplina previgente (art.53 comma 2 d.lgs. 546/1992) va riferita al momento della proposizione/spedizione dell'appello, rendendo tempestivo il deposito; 2) la mancata esibizione di una delega specifica a favore del funzionario che sottoscrisse l'appello non è sufficiente a dichiarare l'incapacità processuale dell'Amministrazione: nei giudizi tributari si presume la provenienza dell'atto dall'ufficio appellante salvo prova contraria; 3) non è emersa novità rilevante nelle difese svolte in appello rispetto al primo grado, per cui l'eccezione di novità è infondata; 4) la contestazione circa l'adempimento delle rate è questione di merito e non idonea ad affermare nullità formali della decisione; pertanto la pronuncia di merito della CTR (che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione determinando la dovuta corresponsione di sanzioni e interessi, detratte le rate già versate in conto capitale) viene confermata nella sostanza. Non si provvede sulle spese per la mancata partecipazione della resistente all'udienza; la Corte segnala inoltre l'eventuale obbligo per il ricorrente del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 53, comma 2
deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento della spedizione dell'appello (principio tempus regit actum): se l'appello è stato spedito prima dell'abrogazione, il termine e l'obbligo di deposito vanno valutati secondo la previgente disciplina
d.lgs. 21/11/2014, n. 175, art. 36
abrogazione del secondo periodo del comma 2 dell'art.53 del d.lgs. 546/1992
La norma di abrogazione non si applica retroattivamente agli atti di appello spediti anteriormente alla sua entrata in vigore; quindi non ha inciso sul caso in cui l'appello è stato inviato prima della data di entrata in vigore
d.lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 22, 32, 36, 57
Art.22: disciplina del deposito; Art.32 e 57: termini e modalità probatorie e processuali; la Corte ha valutato la tempestività del deposito e l'assenza di violazioni procedurali tali da determinare nullità
d.lgs. 4/9/2015 (richiamato per i principi) / orientamenti di Cassazione
La Corte richiama la giurisprudenza (es. Cass. nn. 22627/17 e 5376/15) sul principio tempus regit actum e sulla applicabilità temporale delle norme di procedura
cod. proc. civ. art. 360 (motivi di cassazione), artt. 112 e 132
Richiamati in relazione ai vizi denunciati (omesso esame, motivazione, riesame della domanda) e per valutare la natura dei profili dedotti (procedurali vs. di merito)
d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 11
Principio sulla rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi tributari: la firma e la provenienza dell'atto dall'ufficio appellante si presumono, salvo prova contraria
d.P.R. 30/04/2002, n.115, art. 13
Previsione sul contributo unificato: la Corte dà atto delle condizioni per eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo
Massime di principio
- Quando un atto processuale (es. appello) è stato spedito prima dell'entrata in vigore di una norma che ne modifica i requisiti di forma o i termini, si applica la disciplina vigente al momento della spedizione (principio tempus regit actum).
- La prova del deposito tempestivo dell'atto (es. ricevuta datata) è decisiva per valutare la ammissibilità dell'impugnazione; se risulta la spedizione/deposito anteriore all'abrogazione, l'impugnazione non è inammissibile per la nuova disciplina.
- Negli atti dell'Amministrazione finanziaria si presume la legittimità e la rappresentatività del funzionario che sottoscrive l'atto: l'assenza di una delega specifica non comporta automaticamente nullità, salvo che venga dimostrata la non appartenenza o l'usurpazione del potere.
- L'introduzione di questioni relative a sussistenza o regolarità di pagamenti rateali riguarda il merito della controversia e non costituisce, di per sé, motivo di nullità processuale se la domanda di fondo è la stessa; le contestazioni sulle modalità di pagamento vanno valutate nel merito.
- La produzione documentale tardiva può essere valutata dalla giurisdizione, ma l'inosservanza dei termini processuali rileva se tale inosservanza incide sui diritti della controparte o sulla regolarità dell'impugnazione (per es. termini a pena di inammissibilità).
- Se il contribuente ha effettuato pagamenti rateali con ritardi o mancanze, l'Amministrazione può richiedere sanzioni e interessi di mora: la determinazione precisa degli importi può essere rimessa all'esecuzione o a ulteriore determinazione amministrativa, ma il principio di applicabilità degli accessori per i ritardi è confermato.
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