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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21939/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto per aspecificità dei motivi (violazione art. 581 c.p.p.). Il ricorrente ha censurato che la Corte di appello, invece di valutare la specificità, ha di fatto rigettato i motivi per "manifesta infondatezza", esorbitando dal sindacato di ammissibilità. Il ricorso per cassazione è stato fondato su inosservanza degli artt. 581 e 591 c.p.p. e su illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio. La Cassazione ha stabilito che la Corte di appello aveva illegittimamente deciso l'inammissibilità motivando con considerazioni riconducibili alla "manifesta infondatezza" dei motivi, valutazione non consentita nella fase di sindacato di ammissibilità, e che invece i motivi erano specifici rispetto ad aspetti non compiutamente esaminati in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»

    La Corte ha richiamato la nozione moderna di specificità, comprensiva di profili "intrinseci" (chiarezza e argomentazione del motivo) ed "estrinseci" (confronto concreto con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato). L'art. 581 delimita i casi di inammissibilità motivata da aspecificità, ma non autorizza il giudice ad esaminare la manifesta infondatezza dei motivi in sede di ammissibilità.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma di riferimento generale sull'inammissibilità delle impugnazioni e conferma della sanzione prevista dall'art. 581 quando manca la specificità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione con cui si deducevano violazioni di norme processuali (art. 581 e 591) e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi di cassazione ammissibili e fondati.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    Ha introdotto nel codice il comma 1-bis dell'art. 581, formalizzando l'obbligo di enunciazione "puntuale ed esplicita" dei rilievi critici e codificando la specificità "estrinseca" dei motivi d'impugnazione; la Cassazione ha interpretato tale modifica alla luce della giurisprudenza preesistente.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Precedente intervento normativo che aveva già recepito nel codice il principio di specificità richiamato dalla giurisprudenza di legittimità; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa in connessione con la riforma del 2022.

  • art. 393-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per scriminante putativa: citata perché il secondo motivo d'appello denunciava la possibile applicazione in forma putativa, profilo che il primo giudice non aveva esaminato e che non poteva essere dichiarato aspecifico in ammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Principio richiamato secondo cui il giudice del merito non può trasformare il controllo di ammissibilità in un esame di merito volto a dichiarare la manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha richiamato Galtelli per affermare il divieto di sindacare la fondatezza dei motivi nella valutazione dell'ammissibilità.

Massime di principio

  • L'inammissibilità per aspecificità richiede sia specificità intrinseca (chiarezza, esattezza e argomentazione del motivo) sia specificità estrinseca (confronto puntuale con i singoli passaggi della motivazione impugnata).
  • Il giudice dell'appello, nel sindacare l'ammissibilità, non può valutare la "manifesta infondatezza" dei motivi: tale controllo equivale a un esame di merito non consentito nella fase di ammissibilità.
  • Motivi vaghi, meramente evocativi, puramente enunciativi o astratti siano da considerarsi intrinsecamente aspecifici e quindi inammissibili; viceversa, se il motivo indica punti precisi della decisione impugnata o questioni non esaminate dal primo giudice, esso va ritenuto ammissibile.
  • Se il primo grado non si è pronunciato compiutamente su un profilo concreto (es. scriminante putativa), l'appello che lo deduca non può essere dichiarato inammissibile per aspecificità senza aver consentito il sindacato di merito.
  • In caso di errata dichiarazione di inammissibilità fondata su valutazioni di merito, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per il nuovo esame.

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