Cassazione Penale, Sentenza n. 17910/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva, a pena di nullità ex art. 606 lett. c) c.p.p., la violazione delle norme processuali relative alla notifica della citazione per il giudizio di appello. In particolare si eccepiva che, nonostante la nomina fiduciaria del nuovo difensore (Avv. Alessandro Vanni) e l'elezione di domicilio presso il suo studio fossero state depositate il 24 febbraio 2020, la notifica del decreto di citazione per l'appello era stata effettuata al precedente difensore. Di conseguenza né l'imputata né il nuovo difensore erano stati informati della data di udienza d'appello, con la conseguente lesione del contraddittorio e della sua costituzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la nomina del nuovo difensore e l'elezione di domicilio erano state depositate prima della notifica dell'appello, ma la notifica era stata comunque inviata al primo difensore. Ha concluso che l'omessa notifica all'imputata e al suo difensore di fiducia costituisce una nullità assoluta della citazione dell'imputato ai sensi dell'art. 179 c.p.p., attinente alla mancata costituzione del contraddittorio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Decisione emessa il 24 gennaio 2023
Norme richiamate
L'omessa notifica all'imputato e/o al suo difensore di fiducia determina una nullità assoluta della citazione per assenza del contraddittorio; secondo la sentenza tale nullità è insanabile e comporta l'annullamento con rinvio
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
È invocata quale motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali che importano nullità a pena; la Corte ha ammesso il motivo come fondato nel caso di mancata notifica al nuovo difensore
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputata era stata condannata in primo grado; la sentenza di cassazione si è pronunciata sul profilo processuale senza riesaminare il merito della condanna sostanziale
art. 601, art. 177, art. 178 lett. c), art. 180, art. 185 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ricorso concernenti la notificazione, la rappresentanza e le nullità processuali; la Corte ha interpretato il complesso normativo nel senso che la tempestiva nomina del difensore e l'elezione di domicilio imposto dal depositante richiedono che le notifiche successive siano dirette al nuovo difensore, pena la nullità assoluta della citazione
Massime di principio
- La nomina di un nuovo difensore e l'elezione di domicilio, se depositate prima della notifica, impongono che le successive notifiche processuali siano indirizzate al difensore nominato; in caso contrario sussiste il rischio di nullità assoluta per mancata costituzione del contraddittorio
- L'omessa notifica all'imputato o al suo difensore di fiducia integra una nullità insanabile (art. 179 c.p.p.) quando incide sulla costituzione del contraddittorio; la conseguenza pratica è l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio
- In procedure d'appello è essenziale verificare dagli atti l'eventuale cambiamento di difensore e il relativo domicilio prima di effettuare notifiche; la corte o gli uffici devono accertare l'ultima nomina depositata
- La nullità di notifica è distinta dalle nullità sanabili: per le notifiche dirette erroneamente al precedente difensore, se la nuova nomina era già nota, il vizio sarà di regola assoluto; invece errori formali non ostativi del contraddittorio possono essere sanati
- La Suprema Corte non ha riesaminato il merito della condanna sostanziale ma ha disposto il rinvio per consentire il nuovo giudizio corretto sul piano procedurale; in situazioni analoghe l'interesse principale è tutelare il diritto di difesa e il contraddittorio
- Per evitare il rischio di annullamento, il difensore che subentra dovrebbe depositare tempestivamente la nomina e, se necessario, sollecitare formalmente l'aggiornamento delle notifiche presso la cancelleria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →