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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34565/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (Tribunale di Monza e Corte d'appello di Milano) per il reato di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p., per fatti del 4 ottobre 2017 all'interno della pizzeria Dida a Monza. Il ricorrente propone cinque motivi: 1) nullità per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n.137; 2) vizio di motivazione e insufficienza della prova, contestando che il fatto di aver lasciato le chiavi nella serratura e le testimonianze non siano sufficienti ad affermarne la responsabilità; 3) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n.7 c.p. per danno patrimoniale di rilevante gravità, sostenendo che i beni erano per lo più di sua proprietà e il danno economico della parte civile fosse modesto; 4) omissione nel concedere le circostanze attenuanti generiche e altre attenuanti ex artt. 114, 133 e 62-bis c.p., con contestazione della sproporzione della pena; 5) richiesta di revoca della provvisionale a favore della parte civile per carenza di prova del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile in tutte le sue parti. Sulla prima questione ha affermato che, nel regime emergenziale previsto dall'art. 23-bis d.l. 137/2020, la mancata formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale non integra nullità in un procedimento camerale con contraddittorio cartolare. Sui profili di fatto la Corte ha escluso la rilettura critica delle prove in sede di legittimità: le valutazioni dei giudici di merito (riconoscimento da parte di due testi, chiavi nella serratura, fuga dopo l'incendio e sfratto per morosità) erano congrue e logiche. Quanto all'aggravante per danno patrimoniale, la Corte ha richiamato il preventivo della compagnia assicurativa che stimava danni ingenti alla proprietà della parte civile (circa 30.000 euro), non attenuando la gravità del danno per il fatto che alcuni beni mobili fossero dell'imputato. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta motivata adeguatamente, con riferimento alla gravità del fatto e al pericolo creato per gli abitanti del condominio. La provvisionale attribuita alla parte civile non è sindacabile in Cassazione perché provvisoria e suscettibile di revisione in sede di liquidazione definitiva. Ne consegue il rigetto del ricorso, la conferma della condanna a due anni di reclusione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    Norma che punisce il danneggiamento seguito da incendio; la Corte ha confermato che i fatti contestati rientrano nella fattispecie per cui è stata pronunciata la condanna.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con legge 18 dicembre 2020 n.176)

    Nel regime emergenziale disciplinante il processo cartolare in appello, la mancata formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, se questi è stato regolarmente avvisato, non determina nullità del procedimento.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente come parametro di nullità a pena di nullità; la Corte ha implicitamente escluso l'applicabilità della nullità in presenza delle disposizioni emergenziali richiamate.

  • art. 61, primo comma, n.7 c.p.

    Circostanza aggravante per l'entità del danno patrimoniale: la Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante alla luce della stima assicurativa che ha documentato un danno rilevante subito dalla parte civile.

  • art. 114 c.p.

    Norma che disciplina la diminuente per riparazione del danno o risarcimento: il ricorrente non ha fornito elementi sufficiente per ritenere che la diminuente dovesse essere riconosciuta; i giudici di merito hanno valutato gli elementi disponibili.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena e degli elementi per le attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente considerato i rilevanti elementi e motivato il diniego delle attenuanti.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanza attenuante speciale (di cui il ricorrente pretendeva il riconoscimento); i giudici di merito non hanno rilevato elementi significativi per la sua concessione.

  • art. 606 c.p.p.

    Limiti del sindacato in Cassazione: il ricorso non poteva essere utilizzato per riesaminare le valutazioni di fatto e la prova assunte in sede di merito, salvo vizi di diritto o di motivazione rientranti nelle materie di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel periodo delle disposizioni emergenziali sul processo cartolare in appello, la mancata formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale non costituisce automaticamente una nullità del procedimento se il pubblico ministero è stato regolarmente avvisato.
  • La Corte di Cassazione non riesamina libere valutazioni di fatto e di prova compiute dai giudici di merito; i motivi che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili salvo che contengano vizi di diritto o di motivazione criticabili in cassazione.
  • Elementi indiziari convergenti e credibili (riconoscimenti testimonali, comportamenti immediatamente successivi al fatto come la fuga, oggetti personali lasciati sul luogo come le chiavi) possono costituire base sufficiente per affermare la responsabilità penale se valutati congruamente dal giudice di merito.
  • L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità si valuta in base all'effettivo danno documentato (anche con perizie o preventivi assicurativi); la mera proprietà di alcuni beni da parte dell'imputato non esclude automaticamente la rilevanza del danno subito dalla parte civile.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione non necessariamente esaustiva su tutti gli elementi, ma coerente e non illogica; il giudice di merito può privilegiare gli elementi ritenuti decisivi.
  • Le provvisionali riconosciute alla parte civile in sede di condanna non sono normalmente sindacabili in Cassazione poiché sono suscettibili di revisione nella liquidazione definitiva del danno.

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