Cassazione Penale, Ordinanza n. 10142/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di appello, che aveva inciso soltanto sul trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado solo quanto al trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per i reati contestati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, ma l'unico motivo è stato ritenuto intrinsecamente generico: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione né specifici e congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata come uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio.
Norma richiamata come uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio.
Norma richiamata come ulteriore titolo di condanna nei precedenti gradi di giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo meramente generico, senza una specifica articolazione delle ragioni di diritto e senza puntuali riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente un dissenso apodittico rispetto alla decisione di merito: è necessaria una critica argomentata e confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla decisione.
- Se l'impugnazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non supera il vaglio di ammissibilità, resta ferma la statuizione di merito già confermata o riformata in appello.
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