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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24693/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la qualificazione giuridica dei fatti contestati, chiedendo la derubricazione del reato da tentato omicidio in lesioni personali aggravate. Manzella contesta che non vi fosse animus necandi, sostenendo che i primi colpi avessero finalità intimidatoria e che quelli successivi fossero sparati da terra con mira approssimativa per indurre la vittima ad allontanarsi; lamenta inoltre l'erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, di conversazioni intercettate e la ritenuta inattendibilità delle sue dichiarazioni scritte. Liguori deduce analoga censura sulla qualificazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione e denunciando omissione di accertamenti peritali (tra cui ricostruzione della direzione dei proiettili e natura delle lesioni) utili per escludere l'idoneità univoca dell'azione a cagionare la morte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la condotta era diretta a cagionare la morte (tentato omicidio): le intercettazioni, la sede delle ferite della vittima (spalla e avambraccio sinistri), i danni al veicolo (poggiatesta e vetro dello sportello anteriore sinistro) e la dinamica ricostruita convergono nel senso di un'azione deliberatamente omicida. Le contestazioni difensive sono state considerate mera riproposizione di elementi già valutati e disattesi con motivazione congrua; le richieste di perizie sono state ritenute non indispensabili nel contesto istruttorio. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, in favore della Cassa delle ammende, una somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma relativa all'omicidio. Qui richiamata nella giurisprudenza come parametro per la qualificazione del fatto e per distinguere tentato omicidio da lesioni; l'accertamento dell'animus necandi si fonda sull'idoneità concreta dell'azione a cagionare la morte valutata ex ante dall'angolo prospettico dell'agente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento di 3.000 euro

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    d.l. 137/2020, art. 23, comma 8

    Disposizione usata per disporre la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (modalità procedurale adottata nel caso)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte cost., 13/06/2000, n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto assente la colpa grave dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, pur dichiarando il ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza di legittimità (Comelli, Rusu e altre)

    Sez.1, n.11928/2018 Comelli; Sez.1, n.24173/2022 Rusu; altre pronunce citate

    Principi consolidati richiamati: per il tentato omicidio l'elemento decisivo è l'idoneità concreta dell'azione a causare la morte (valutata ex ante), e per distinguere lesioni da tentato omicidio si considerano l'atteggiamento psicologico dell'agente, la sede corporea colpita, l'idoneità dell'arma e le modalità dell'azione

Massime di principio

  • Per qualificare tentato omicidio è determinante l'animus necandi desumibile dall'idoneità concreta dell'azione a cagionare la morte valutata 'ex ante' rispetto alla situazione presente al momento dell'atto
  • Elementi materiali come la sede delle ferite, i danni all'ambiente/veicolo e le tracce balistiche sono particolarmente rilevanti e possono prevalere su versioni difensive contraddittorie o non corroborate
  • Conversazioni intercettate, se coerentemente interpretate nel contesto probatorio, pesano sulla ricostruzione della finalità dell'azione; chi impugna deve produrle integralmente e renderle autosufficienti per fondare censure utili
  • La mera richiesta di ulteriori accertamenti peritali non è sempre decisiva: il giudice di merito può ritenere le risultanze istruttorie già sufficienti se la ricostruzione è coerente e supportata da più evidenze
  • In Cassazione sussiste ampia soglia di deferenza alle valutazioni di fatto del giudice di merito; le censure devono dimostrare illogicità, contraddittorietà o manifesta insussistenza per prevalere
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla perdita del gravame, l'obbligo di rifondere le spese e talvolta il versamento alla Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione di colpa nella proposizione del ricorso

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