Cassazione Penale, Sentenza n. 24693/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la qualificazione giuridica dei fatti contestati, chiedendo la derubricazione del reato da tentato omicidio in lesioni personali aggravate. Manzella contesta che non vi fosse animus necandi, sostenendo che i primi colpi avessero finalità intimidatoria e che quelli successivi fossero sparati da terra con mira approssimativa per indurre la vittima ad allontanarsi; lamenta inoltre l'erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, di conversazioni intercettate e la ritenuta inattendibilità delle sue dichiarazioni scritte. Liguori deduce analoga censura sulla qualificazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione e denunciando omissione di accertamenti peritali (tra cui ricostruzione della direzione dei proiettili e natura delle lesioni) utili per escludere l'idoneità univoca dell'azione a cagionare la morte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la condotta era diretta a cagionare la morte (tentato omicidio): le intercettazioni, la sede delle ferite della vittima (spalla e avambraccio sinistri), i danni al veicolo (poggiatesta e vetro dello sportello anteriore sinistro) e la dinamica ricostruita convergono nel senso di un'azione deliberatamente omicida. Le contestazioni difensive sono state considerate mera riproposizione di elementi già valutati e disattesi con motivazione congrua; le richieste di perizie sono state ritenute non indispensabili nel contesto istruttorio. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, in favore della Cassa delle ammende, una somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa all'omicidio. Qui richiamata nella giurisprudenza come parametro per la qualificazione del fatto e per distinguere tentato omicidio da lesioni; l'accertamento dell'animus necandi si fonda sull'idoneità concreta dell'azione a cagionare la morte valutata ex ante dall'angolo prospettico dell'agente
Prevede l'onere delle spese e la possibilità del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento di 3.000 euro
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
d.l. 137/2020, art. 23, comma 8
Disposizione usata per disporre la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (modalità procedurale adottata nel caso)
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte cost., 13/06/2000, n.186
Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto assente la colpa grave dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità, pur dichiarando il ricorso inammissibile
Giurisprudenza di legittimità (Comelli, Rusu e altre)
Sez.1, n.11928/2018 Comelli; Sez.1, n.24173/2022 Rusu; altre pronunce citate
Principi consolidati richiamati: per il tentato omicidio l'elemento decisivo è l'idoneità concreta dell'azione a causare la morte (valutata ex ante), e per distinguere lesioni da tentato omicidio si considerano l'atteggiamento psicologico dell'agente, la sede corporea colpita, l'idoneità dell'arma e le modalità dell'azione
Massime di principio
- Per qualificare tentato omicidio è determinante l'animus necandi desumibile dall'idoneità concreta dell'azione a cagionare la morte valutata 'ex ante' rispetto alla situazione presente al momento dell'atto
- Elementi materiali come la sede delle ferite, i danni all'ambiente/veicolo e le tracce balistiche sono particolarmente rilevanti e possono prevalere su versioni difensive contraddittorie o non corroborate
- Conversazioni intercettate, se coerentemente interpretate nel contesto probatorio, pesano sulla ricostruzione della finalità dell'azione; chi impugna deve produrle integralmente e renderle autosufficienti per fondare censure utili
- La mera richiesta di ulteriori accertamenti peritali non è sempre decisiva: il giudice di merito può ritenere le risultanze istruttorie già sufficienti se la ricostruzione è coerente e supportata da più evidenze
- In Cassazione sussiste ampia soglia di deferenza alle valutazioni di fatto del giudice di merito; le censure devono dimostrare illogicità, contraddittorietà o manifesta insussistenza per prevalere
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla perdita del gravame, l'obbligo di rifondere le spese e talvolta il versamento alla Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione di colpa nella proposizione del ricorso
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