Cassazione Penale, Ordinanza n. 32337/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato riconosciuto colpevole, all'esito di giudizio abbreviato, di plurimi delitti in materia di stupefacenti, unificati dal vincolo della continuazione, con recidiva. In appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., previa rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio; la Corte territoriale aveva ratificato l'accordo, riconoscendo le attenuanti generiche e riducendo la pena ad anni sette, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 22.000 di multa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. Ha lamentato l'insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, sostenendo che avrebbero dovuto essere valorizzati lo scarso grado di partecipazione alla condotta, la limitata adesione al fatto e la natura dello stimolo a delinquere. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riguardassero esclusivamente la misura della pena concordata e l'estensione delle attenuanti generiche, senza dedurre l'illegalità della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ratificato un accordo processuale raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che, una volta recepito nella decisione giudiziale, tale accordo non può essere unilateralmente modificato mediante ricorso per cassazione, salvo il caso di pena illegale. Poiché le doglianze concernevano soltanto la quantificazione della sanzione e l'estensione delle attenuanti generiche, profili sottratti al sindacato di legittimità in ragione della natura negoziale dell'accordo, e non risultava dedotta né ravvisabile alcuna illegalità della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
patteggiamento in appello
La sentenza pronunciata a seguito della ratifica dell'accordo delle parti sulla pena non è unilateralmente modificabile mediante ricorso per cassazione, salvo il caso di pena illegale.
cause che possono dichiararsi senza formalità
Consente la declaratoria semplificata di inammissibilità del ricorso quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.
La relativa estensione, quando inserita nell'accordo sulla pena ratificato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non è sindacabile in cassazione se non viene dedotta l'illegalità della pena.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione della pena; la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita alla pena concordata.
I parametri di gravità del fatto e di adeguatezza della pena erano stati ritenuti dalla Corte territoriale rispettati nell'accordo ratificato; la valutazione non è stata sottoposta al sindacato di legittimità in assenza di pena illegale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero per mancanza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di equa commisurazione della sanzione; la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità derivante dalla natura negoziale dell'accordo.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
La disposizione è indicata come fondamento temporale e processuale della possibilità di dichiarare l'inammissibilità senza formalità.
art. 599-bis c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
La norma ha introdotto il meccanismo di accordo sulla pena in appello richiamato dalla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito mediante accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena concordata, una volta ratificata dal giudice, non può essere unilateralmente modificata mediante ricorso per cassazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., censuri esclusivamente la quantificazione della pena o l'estensione delle attenuanti generiche concordate, poiché tali profili sono sottratti al sindacato di legittimità per effetto della natura negoziale dell'accordo.
- Il ricorso per cassazione contro la pena concordata in appello resta ammissibile soltanto quando sia dedotta o risulti una vera e propria illegalità della pena; la mera contestazione della sua adeguatezza o della valutazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. non è sufficiente.
- La ratifica giudiziale dell'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. consolida il contenuto negoziale della decisione e impedisce alla parte che lo ha sottoscritto di rimettere unilateralmente in discussione, in cassazione, gli aspetti sanzionatori oggetto dell'accordo.
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