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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21598/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nicita Antonino ha chiesto al giudice dell'esecuzione la rideterminazione del valore delle quote (9,11% della società Ilios s.r.l.) oggetto di sequestro e poi di confisca, sostenendo che il loro valore di mercato (circa €1.776.145,00) fosse molto superiore al valore nominale assunto in precedente fase (€911.000,00). L'obiettivo era assicurare che la confisca per equivalente non superasse l'effettivo profitto del reato. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che ciò avrebbe inciso sul giudicato (confisca disposta con la sentenza irrevocabile) e che la questione fosse già stata decisa nelle fasi di cognizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza del 19/9/2023, disponendo che il giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo esame della richiesta. La Corte ha chiarito che il difensore non chiedeva la revoca della confisca ma la corretta attuazione/esecuzione della stessa, ovvero la verifica della corrispondenza tra il valore dei beni confiscati e il quantum della misura ablativa. La Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di interpretare il giudicato e di determinare, ai fini esecutivi, il contenuto e i limiti della confisca, nonché di accertare in fatto il valore dei beni quando necessario per l'esecuzione. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la questione rinviata per nuovo giudizio al Giudice per l'esecuzione in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti del giudice dell'esecuzione; richiamata per inquadrare la tipologia di impugnazione proposta nei confronti dell'ordinanza del GIP.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in quanto il processo si è concluso con il rito del patteggiamento: la sentenza di patteggiamento ha disposto la confisca "quanto in sequestro", procedura posta alla base della controversia sul valore da eseguire.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato di riciclaggio: contestata la condotta cui sono riconducibili i proventi che hanno giustificato il sequestro/confisca.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: stabilisce le attribuzioni del giudice dell'esecuzione. La Corte ha ricordato che tale giudice ha il potere/dovere di interpretare il giudicato e di individuare, ai fini esecutivi, l'esatto contenuto e i limiti della misura ablativa, nonché di accertare fatti necessari per l'esecuzione (es. valore dei beni).

  • art. 648-quater cod. pen.

    Citato in motivazione difensiva/impugnativa in connessione con le norme sulla responsabilità e misure patrimoniali riconducibili ai reati economico-patrimoniali; nel contesto si riferisce alle regole sulla punibilità e sugli effetti patrimoniali collegati.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato in sede di doglianza insieme ad altre norme penali/procedurali relative all'ambito delle misure patrimoniali e dell'esecuzione; la Corte non entra nel merito sostanziale ma segnala l'inquadramento normativo utilizzato dalla difesa.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di interpretare il giudicato irrevocabile quando ciò sia necessario per l'esecuzione: può rendere espliciti contenuti e limiti della sentenza ai fini esecutivi senza alterare il giudicato.
  • Le questioni che richiedono accertamenti di fatto circa la consistenza o il valore dei beni confiscati rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione e non sono decidibili in sede di legittimità quando la censura comporta valutazioni in fatto.
  • La richiesta di verificare la corrispondenza tra il valore dei beni sequestrati/confiscati e l'ammontare della confisca per equivalente non è necessariamente una richiesta di revoca della confisca: può essere un'istanza esecutiva legittima volta a garantire che la misura ablativa non ecceda il profitto illecito.
  • Se il giudice dell'esecuzione rigetta de plano un'istanza senza approfondire la distinzione tra modifica del giudicato e mera attuazione/esecuzione, il provvedimento è suscettibile di annullamento in sede di impugnazione e rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando si rinvia per nuovo giudizio è opportuno assegnare il nuovo esame a un diverso magistrato ("in diversa persona fisica") per assicurare imparzialità e corretto esame della questione esecutiva.

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