Cassazione Penale, Sentenza n. 45005/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare applicabile al rito abbreviato, sostenendo che l'astensione del primo G.u.p. e la conseguente assegnazione del procedimento ad altro giudice avrebbero costituito un "rinvio ad altro giudice" ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che andrebbero cumulati i periodi di fase relativi ai due giudici (richiesta di computo sommato dei termini), richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla regressione e lamentando inoltre che il Tribunale del riesame avrebbe ecceduto i limiti del devolutum decidendo in modo difforme dalla motivazione del G.u.p.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) il Tribunale del riesame non ha violato il principio devolutivo perché il giudice d'appello può motivare diversamente rispetto al primo giudice nei limiti delle statuizioni impugnate; (ii) non è intervenuta regressione e l'astensione che ha determinato l'assegnazione ad altro magistrato nell'ambito dello stesso ufficio non configura il "rinvio ad altro giudice" che giustificherebbe il nuovo decorso dei termini ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p.; inoltre, anche aderendo alla tesi difensiva, i termini massimi di fase (raddoppiati per complessità) non erano ancora scaduti alla data dell'istanza e il giudizio in rito abbreviato è stato definito prima della scadenza del termine rilevante (termine semestrale raddoppiato con scadenza il 11/07/2024; definizione del rito l'8/07/2024). Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Tipologia del reato per cui risultano applicate misure cautelari agli imputati (contestazione a catena/reati di associazione mafiosa), rilevante per la valutazione complessiva della custodia
Disciplina dell'appello incidentale in materia di libertà; la Corte conferma che il giudice d'appello nell'ambito di tale procedimento può esercitare una valutazione autonoma nei limiti del devoluto
Principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione: i limiti del devoluto riguardano le statuizioni, non le argomentazioni in motivazione, per cui l'appello può fondarsi su argomentazioni diverse purché attenga ai punti della decisione impugnata
art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il nuovo decorso dei termini di fase in caso di regressione o rinvio; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso di astensione con riassegnazione all'interno dello stesso ufficio
art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Termini massimi di durata della fase (con riferimento al raddoppio nel rito abbreviato); fondamentale per il calcolo dei termini di custodia cautelare e per la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sulla contenuta enunciazione dei motivi nel ricorso, richiamata limitatamente alla forma dei motivi posti in cassazione
Corte costituzionale, sent. n. 299/2005
Citata dai ricorrenti come principio in merito al computo dei termini in caso di regressione; la Corte di legittimità osserva che l'estensione di tali principi al caso di astensione non è automatica e non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto
Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. Sez. U 8/25-6-1997 Gibilras; Sez. 5 07/04/2021 Schiraldi; altre pronunce citate)
Indicano il principio consolidato secondo cui il giudice d'appello può pervenire allo stesso risultato motivando su basi diverse e che la cognizione è limitata alle statuizioni impugnate ma non alle argomentazioni del primo giudice
Massime di principio
- Il giudice d'appello in materia cautelare può motivare diversamente dal primo giudice purché resti entro i limiti delle statuizioni oggetto di impugnazione: l'effetto parzialmente devolutivo riguarda la decisione, non le argomentazioni
- L'astensione del giudice e la conseguente assegnazione del procedimento a un altro magistrato nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario non configurano automaticamente una "regressione" o un "rinvio ad altro giudice" ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p.; pertanto, di norma non giustificano il nuovo decorso dei termini di fase
- Per ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini è essenziale il calcolo preciso delle date: anche se sussistesse il principio del cumulo dei periodi in presenza di un effettivo rinvio, va sempre verificato se i termini (compresi gli eventuali raddoppi) siano effettivamente trascorsi alla data dell'istanza
- Le questioni formali relative alla competenza o alla trasmissione degli atti vanno distinte nettamente dalle ipotesi di regressione previste dalla norma: l'applicazione estensiva dell'art. 303, comma 2, può risultare incompatibile con le garanzie sui termini di custodia se usata per fatti di semplice riassegnazione interna
- In situazioni simili, valutare sempre: a) se è realmente intervenuta 'regressione' o un 'rinvio ad altro giudice' in senso sostanziale (trasmissione a diverso ufficio/ grado), b) le date esatte di ammissione del rito, di astensione/assegnazione e la scadenza dei termini raddoppiati, c) l'ambito esatto del gravame per verificare se il giudice d'appello può riformulare la motivazione
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