Cassazione Civile, Ordinanza n. 12758/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti di un'associazione avvisi di accertamento per le annualità 2012-2017, contestando la spettanza del regime agevolato per gli enti non commerciali e recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre a una sanzione per omessa installazione dell'apparecchio per l'emissione degli scontrini fiscali. L'accertamento derivava da verifica della Guardia di Finanza che aveva rilevato, secondo l'Ufficio, l'assenza dei requisiti propri degli enti non commerciali: l'associazione, pur formalmente culturale, operava in locali assimilabili a un ristorante e svolgeva somministrazione di alimenti e bevande con finalità di lucro. In sede di ricostruzione induttiva dei ricavi erano stati utilizzati documenti extracontabili. Dopo un primo grado parzialmente favorevole all'associazione e un appello integralmente accolto dalle contribuenti, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente della sentenza d'appello: la Corte tributaria regionale si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che l'Ufficio non aveva dimostrato l'insussistenza dei presupposti per il regime agevolato, senza esporre alcun percorso argomentativo e senza confrontarsi con i motivi di gravame e con gli elementi di fatto e di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha rilevato che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado conteneva una motivazione solo apparente, perché limitata a un'affermazione apodittica sull'asserita mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'inesistenza dei requisiti per essere considerata associazione, senza alcuna autonoma valutazione critica e senza esplicitare le ragioni della riforma della decisione di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone un requisito motivazionale della sentenza tributaria, la cui violazione può integrare nullità quando la motivazione sia meramente apparente.
richiede l'indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione si ravvisa quando manca una motivazione effettiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione richiesta dalla legge.
art. 111, comma 6, Cost.
è richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 12 preleggi
è menzionato come criterio ermeneutico nella ricostruzione del ridotto sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la sua riformulazione ha ridotto il controllo di legittimità al solo minimo costituzionale, escludendo censure di insufficienza o contraddittorietà non estreme.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
base dell'accertamento fiscale emesso per i periodi d'imposta considerati.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base della documentazione extracontabile acquisita.
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
utilizzato come riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti degli enti non commerciali ai fini delle agevolazioni fiscali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la sentenza di appello deve contenere una motivazione effettiva e autonoma, idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente una formula apodittica di adesione o di dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello fa propria la decisione precedente dopo avere esaminato criticamente i motivi di gravame e gli elementi rilevanti del caso, esplicitando le ragioni della conferma o della riforma.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del "minimo costituzionale": è denunciabile la sola motivazione mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
- Quando la sentenza si limita ad affermare, senza spiegazione, che una parte non ha provato un fatto decisivo, la motivazione è apparente e la decisione è nulla per violazione dell'obbligo di motivazione.
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