Cassazione Penale, Ordinanza n. 40611/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che le censure erano generiche e comunque non rientravano nei casi previsti per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Uno degli imputati ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Gli altri due imputati hanno denunciato vizio di motivazione per il mancato esame, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Tutti i ricorsi sono stati ritenuti generici e proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nel quadro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento, relativa a reati in materia di stupefacenti.
È la norma invocata dai ricorrenti per sostenere il mancato rilievo di cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio.
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi con procedura de plano ai sensi di questa disposizione.
La Corte ha affermato che i ricorsi erano proposti al di fuori dei casi consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; censure formulate al di fuori di tali casi sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento non può essere utilizzato per contestazioni meramente generiche sul trattamento sanzionatorio se non entro i ristretti ambiti di impugnazione consentiti.
- La doglianza sul mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve confrontarsi con i limiti legali di ricorribilità della sentenza di patteggiamento; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta dovuta.
Come è indicizzato
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