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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12809/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva condannati per reati collegati all'attività di 'ndrangheta e ad operazioni di intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori: contestazioni principali = partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia di quote societarie (art. 12-quinquies d.l. 306/1992, ora art. 512-bis c.p.), concorso e delitti connessi (art. 110 c.p., art. 495 c.p. ecc.). Motivi di impugnazione principali: insufficienza o contraddittorietà della motivazione, vizio nella valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mancata prova del dolo specifico (finalità elusiva) per le intestazioni ai familiari, vizio nel trattamento sanzionatorio e nella confisca, e domanda di declaratoria di prescrizione per alcuni capi. Alcuni difensori hanno inoltre fatto presente l'estinzione dei reati per morte dell'imputato (Surace Michele).

La decisione

La Corte di Cassazione ha complessivamente respinto la maggior parte dei ricorsi e confermato la correttezza della motivazione di merito (lettura "doppia conforme" con la sentenza di primo grado), ma ha disposto annullamenti senza rinvio o dichiarazioni di estinzione del reato per cause sopravvenute in capo a singoli ricorrenti: - Ficara Carmelo: ricorso rigettato; condanna per concorso in associazione mafiosa confermata; condanne civili confermate in parte (oneri di spese in Cassazione). - Giordano Andrea Francesco: ricorso rigettato; confermata la valutazione della Corte d'appello su associazione mafiosa e intestazioni fittizie; doglianze sui collaboratori di giustizia e su dolo specifico respinte. - Modafferi Demetrio: ricorso dichiarato inammissibile; condanna processuale confermata; condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per manifesta inammissibilità. - Murdica Gaetano Hermann: primi due motivi rigettati; terzo motivo accolto: il reato contestato al capo F) è dichiarato estinto per prescrizione, anteriore alla sentenza d'appello; annullamento senza rinvio per quella condanna. - Giuseppe Surace: primi due motivi infondati; terzo motivo accolto: reato contestato al capo F) estinto per prescrizione anteriore alla sentenza d'appello; annullamento senza rinvio per quella condanna. - Surace Michele: deceduto (11/09/2025) -> reati estinti per morte; sentenza annullata senza rinvio nei suoi confronti; conseguente caducazione delle statuizioni civili. - Giordano Giorgio e Giordano Giuseppe (figli): su taluni capi (G ed H) la Cassazione ha dichiarato sopravvenuta estinzione per prescrizione (le ultime vicende modificative della compagine sociale hanno "slittato" il momento consumativo fino alle ultime operazioni; tuttavia i termini di prescrizione si sono completati nelle more dei ricorsi); perciò annullamento senza rinvio per quei reati. - In generale: sono confermate molte statuizioni di merito (valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, rilievo delle intercettazioni, riconoscimento della finalità elusiva in presenza di riscontri), la confisca disposta in primo grado è stata ritenuta motivata in linea di principio (art. 416-bis, comma 7), e la Corte ha ribadito i principi in tema di reato istantaneo con effetti permanenti (decorrenza della prescrizione dall'ultima attribuzione fittizia) e la possibilità di rilevare la prescrizione in Cassazione anche se non eccepita in appello.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte ha confermato che la qualificazione e le aggravanti possono essere accertate anche in presenza di partecipazione esterna e sulla base di riscontri tratti da collaboratori e intercettazioni; la circostanza aggravante della disponibilità di armi è riferita all'attività dell'associazione e può incidere anche sul concorrente esterno quando ne sia consapevole o lo ignori per colpa.

  • art. 416-bis, comma 1 e 6 e art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimenti alle aggravanti e alle ipotesi normative connesse: la Corte ha escluso l'applicabilità automatica di alcune aggravanti per tutti, ma ha confermato la necessità di motivare specificamente la loro applicazione; ha ribadito che la qualificazione di "intraneità" può risultare da convergenza di elementi probatori.

  • art. 12-quinquies D.L. 306/1992 (ora art. 512-bis cod. pen.)

    Trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia: la Corte ricorda che è reato anche l'intestazione ai familiari se sussistono elementi che dimostrino una finalità elusiva; il dolo specifico può essere desunto da elementi di contesto, rapporti, occultamento e riscontri oggettivi. Inoltre il reato è istantaneo ad effetti permanenti: il momento consumativo può slittare fino all'ultima operazione compiuta quando vi siano plurime modifiche della compagine societaria.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: applicato per individuare responsabilità concorrente tra più soggetti, anche quando il dolo specifico appartenga ad alcuni e altri siano consapevoli.

  • art. 150 cod. pen.

    Morte del reo: la Corte ha applicato il principio secondo cui la morte del reo estingue il reato se sopravviene prima della condanna definitiva; consegue annullamento senza rinvio e caducazione delle statuizioni civili a carico del deceduto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Dichiarazioni immediate: la Corte ha sottolineato che l'intervenuta estinzione (per morte o prescrizione) deve essere dichiarata immediatamente ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri di determinazione della pena: i ricorrenti contestavano lo scostamento dal minimo edittale; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia legittimamente applicato i criteri di valutazione del danno e della gravità, giustificando il maggior trattamento in rapporto all'importanza economico-patrimoniale delle società coinvolte.

  • art. 416-bis, comma 7 cod. pen. (confisca)

    La confisca per i delitti di mafia può colpire anche l'intera impresa quando questa sia asservita al controllo della consorteria o costituisca strumento operativo dell'associazione; la Corte ha ritenuto motivata la confisca in linea di principio rispetto alla ricostruzione di merito.

  • art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020

    Norma sulla sospensione dei termini processuali per COVID: la Corte ha tenuto conto della sospensione ai fini del calcolo dei termini di prescrizione nelle fasi precedenti al giudizio, ai fini del computo complessivo della prescrizione.

Massime di principio

  • L'intestazione fittizia a familiari non esclude di per sé il reato di trasferimento fraudolento di valori: ciò che conta è la prova della finalità elusiva (può emergere da contesto, comportamenti, occultamento, riscontri oggettivi).
  • Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è istantaneo con effetti permanenti: se la condotta è plurima (più atti di intestazione/modifica societaria) il momento consumativo può essere differito fino all'ultima operazione, e la prescrizione decorre da quell'ultima data.
  • La prescrizione maturata prima della sentenza d'appello può essere rilevata in sede di Cassazione anche se non eccepita in appello; quando la prescrizione sopravviene nelle fasi successive (dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione finale) va dichiarata e porta ad annullamento senza rinvio per quel capo.
  • La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti e la caducazione delle statuizioni civili penali.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato: la Cassazione verifica la completezza, non contraddittorietà e non manifesta illogicità della motivazione di merito; non rifiuta la rivalutazione di fatti purché vi sia un vizio di motivazione manifesto.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate come prova decisiva se adeguatamente corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, atti, comportamenti), e la Corte accerta la credibilità attraverso analisi complessive e incrociate.
  • L'aggravante relativa alla disponibilità di armi e la possibilità di confisca dell'impresa sono riferite alla natura e all'attività dell'associazione; possono incidere anche sulle posizioni degli esterni consapevoli della natura armata e della strumentalità dell'impresa al sodalizio.
  • Per contestare efficacemente una condanna per intestazione fittizia occorre proporre argomentazioni specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito (non bastano censure generiche): va provato che le risorse hanno natura lecita e che non sussisteva consapevolezza o finalità elusiva al momento dell'atto.

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