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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33014/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società debitrice e i suoi fideiussori hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in base a garanzie personali prestate a favore dell’originario creditore bancario, poi cedute a una società veicolo. Nell’opposizione hanno dedotto, tra l’altro, la nullità totale o parziale delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust, sostenendo che le clausole fossero conformi allo schema ABI e quindi espressive di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2 l. n. 287/1990. Hanno però qualificato tale deduzione come mera eccezione riconvenzionale, proposta solo per paralizzare la pretesa monitoria e senza chiedere un accertamento con efficacia di giudicato. Il Tribunale ha invece ritenuto che si trattasse di domanda riconvenzionale attratta alla competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli e ha declinato la propria competenza. Con il ricorso per cassazione è stato denunciato l’errore di qualificazione, sostenendo che, in assenza di domanda principale di nullità, non operasse lo spostamento di competenza previsto per le azioni ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, dovendosi il giudice dell’opposizione decidere sulla sola eccezione incidentale insieme al merito dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Gela che aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo erronea la qualificazione della deduzione di nullità delle fideiussioni come domanda riconvenzionale. La Corte ha rilevato, anche mediante esame diretto dell’atto di opposizione, che i fideiussori avevano espressamente formulato una mera eccezione riconvenzionale, a rilievo incidentale e priva di efficacia di giudicato, diretta soltanto a paralizzare il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, la competenza specializzata prevista per le azioni di nullità in materia antitrust non si spostava. Il giudice dell’opposizione doveva quindi trattenere la causa e decidere anche la questione di nullità in via incidentale nel giudizio monitorio. Il ricorso è stato pertanto accolto con conseguente affermazione della competenza del Tribunale adito.

Norme richiamate

  • art. 2, l. n. 287/1990

    La nullità dedotta dai fideiussori era prospettata come conseguenza di una intesa restrittiva della concorrenza vietata dalla disciplina antitrust.

  • art. 33, comma 2, l. n. 287/1990

    La competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa opera per le azioni di nullità e di risarcimento del danno in materia antitrust, non per le mere eccezioni riconvenzionali incidentali.

  • d.lgs. n. 168/2003

    art. 3, comma 1, lett. c); art. 4, comma 1-ter, lett. c)

    Le controversie rientranti nelle azioni di nullità antitrust sono devolute alla sezione specializzata in materia di impresa territorialmente competente.

  • art. 645 c.p.c.

    L’opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con conseguente competenza funzionale del giudice dell’opposizione.

  • art. 34 c.p.c.

    Lo spostamento di competenza per la questione pregiudiziale si verifica solo quando l’accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato, non quando la nullità sia fatta valere come mera eccezione.

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza della garanzia era invocata dai fideiussori in collegamento con la dedotta nullità o parziale invalidità delle clausole di fideiussione.

Massime di principio

  • La competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie antitrust, si radica solo quando sia proposta in via principale un'azione di nullità o risarcitoria, non quando la nullità sia dedotta come mera eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la domanda avversaria.
  • La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale dipende dal risultato processuale perseguito: se la parte chiede soltanto il rigetto della pretesa altrui mediante un accertamento incidentale privo di giudicato, non si verifica spostamento di competenza.
  • In opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell’opposizione conserva la competenza a decidere anche sulle questioni di nullità dedotte incidentalmente, purché non siano introdotte come autonome domande di accertamento con efficacia di giudicato.
  • Quando il tenore dell’atto introduttivo e le conclusioni chiariscono che la nullità è invocata solo per paralizzare il credito monitorio, il giudice non può trasformare d’ufficio tale difesa in domanda riconvenzionale attrattiva di competenza speciale.
  • L’eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, se formulata in via meramente incidentale, non determina l’applicazione dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneTitoli di credito
RamiProcesso civileBancario e finanziarioCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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