Cassazione Penale, Ordinanza n. 33597/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale in relazione a più utilizzi di una carta di pagamento elettronico. Dal testo emerge che l'uso ripetuto della carta in sei distinte transazioni avrebbe consentito di verificare il nominativo del titolare e che, secondo la Corte di merito, la ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto che il proprio convivente, nullatenente e privo di rapporti bancari, non poteva essere il legittimo titolare della carta bancomat. I motivi di ricorso riguardavano: 1) la contestazione della dichiarazione di responsabilità, proposta attraverso una diversa lettura dei dati processuali; 2) la recidiva e il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) il giudizio di comparazione tra circostanze; il quarto motivo, secondo la motivazione dell'ordinanza, era manifestamente infondato perché diretto contro una valutazione discrezionale di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi rilievi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del merito o a riproporre questioni già dedotte in appello senza specifica critica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo sollecitava una diversa lettura del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità salvo il vizio di manifesta illogicità della motivazione, escluso nel caso concreto; i motivi su recidiva e attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. sono stati reputati non specifici perché meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello; il motivo sul bilanciamento tra circostanze è stato giudicato manifestamente infondato perché investiva una valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisati. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata concessione dell'attenuante è stata contestata, ma il motivo è stato ritenuto non specifico perché mera reiterazione di doglianze già respinte in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze processuali per sostituire la propria lettura a quella effettuata nei gradi di merito, salvo che la motivazione presenti una manifesta illogicità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione di merito, rende il motivo inammissibile o comunque non specifico.
- Il giudizio sulla recidiva, sulla concessione di attenuanti e sul bilanciamento tra circostanze rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- La motivazione che spieghi in modo non arbitrario perché un assetto di circostanze sia ritenuto più idoneo a determinare una pena adeguata è sufficiente a sostenere il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33553/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33554/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33555/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33556/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33558/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33560/2025 del 10/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →