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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32854/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 e art. 80. Il ricorrente contestava la gravità indiziaria relativa alla sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, sostenendo che le conclusioni del Tribunale si fondavano su elementi frammentari, legami indiretti con membri del gruppo (famiglia Senese, vicinanza a Crescenzi e Molisso), collaboratori di giustizia non adeguatamente valutati e chat non dimostrative di interessi economici comuni; inoltre deduceva assenza di indagini comuni e rilevava che indagini precedenti non lo includevano. Con secondo motivo censurava le esigenze cautelari, lamentando l'eccessivo lasso temporale (ultime condotte contestate nel 2020), la riferibilità delle dichiarazioni dei collaboratori al passato e la vetustà dei precedenti specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla gravità indiziaria: ha ritenuto legittima e coerente la valutazione del Tribunale che ha fondato le conclusioni su dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia e su intercettazioni/chat che dimostrerebbero il ruolo organizzativo e la continuità dell'attività del ricorrente (rapporti con vertici, gestione di piazze di spaccio, reperimento di rifornimenti all'ingrosso). Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo alle esigenze cautelari: ha rilevato che, dato il significativo arco temporale trascorso dalle ultime condotte (reati-fine del 2020 e fatti collegati al 2017), il Tribunale avrebbe dovuto motivare specificamente sull'attuale e persistente pericolosità del ricorrente. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio su quel profilo, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale (sezione collegiale) è competente a giudicare sull'impugnazione delle misure cautelari disposte dal GIP.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione relativa alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; è uno dei reati-fine posti a base della misura cautelare.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'aggravamento delle pene in caso di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il suo accertamento supporta la configurazione di un contesto associativo.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle circostanze aggravanti comuni che possono concorrere nella valutazione delle fattispecie connesse agli stupefacenti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Imposta limiti alla motivazione in cassazione indicando i contenuti strettamente necessari per la fondatezza dei motivi; il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti richiesti.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati, ma tale presunzione è temperata: il tempo trascorso e l'assenza di condotte recenti devono essere valutati e possono escludere le esigenze cautelari.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha inciso sulla disciplina delle misure cautelari, rendendo necessario considerare il decorso del tempo e la persistenza della pericolosità nell'applicazione della presunzione di esigenze cautelari.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    Consente la trattazione scritta in Cassazione nelle ipotesi previste, applicata nel caso per assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento: il Tribunale che aveva originariamente deciso è competente per il nuovo esame.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti di cancelleria successivi alle decisioni della Corte di legittimità; la sentenza dispone l'invio degli atti per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In materia cautelare relativa a reati associativi di stupefacenti, la gravità indiziaria può essere fondata su dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia e su riscontri derivanti da intercettazioni e chat, specie se indicano rapporti continuativi con vertici e fornitori.
  • La presunzione relativa di necessità della misura cautelare per certi reati non è assoluta: il tempo trascorso dalle ultime condotte rilevanti deve essere valutato e può escludere le esigenze cautelari se non vi sono elementi idonei a dimostrare una pericolosità attuale e persistente.
  • Contestare singoli elementi probatori (es. definizioni come "cane sciolto", ammanchi, prezzi maggiorati) non è sempre sufficiente se il quadro complessivo mostra coordinamento, funzioni organizzative o continuità dell'attività illecita.
  • I giudici devono motivare specificamente, quando i fatti sono datati, sulla sussistenza di rischi attuali (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, fuga) e non limitarsi a richiamare la pericolosità astratta del contesto associativo.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono valutazione critica ma, se convergenti e corroborate da riscontri (intercettazioni, scambi di messaggi, elementi logistici), possono legittimare misure cautelari; la parcellizzazione delle dichiarazioni senza considerare il complesso probatorio è insufficiente in cassazione.
  • In caso di accoglimento limitato di motivi di cassazione, la Corte può annullare l'atto solo sul profilo viziato e rinviare per nuovo giudizio sul punto specifico, lasciando ferme le restanti valutazioni.

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