Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 764/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per truffa: si censurava la validità delle dichiarazioni rese in sede di convocazione "per motivi di giustizia" ex art. 650 c.p. (per presunta violazione del diritto di difesa e mancata presenza del difensore), si contestava la motivazione della responsabilità fondata sugli accrediti sul conto/carta prepagata (ipotesi alternativa di uso della carta a fini non dolosi o di 'donazione' da parte di terzi) e si deduceva l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non ammissibili: (i) quanto all'inutilizzabilità di elementi acquisiti, la ricorrente non ha dimostrato l'incidenza che l'eventuale espunzione avrebbe sulla "prova di resistenza" (cioè non ha mostrato che, eliminando quegli elementi, il convincimento probatorio non resterebbe comunque sorretto); (ii) sul piano probatorio la Corte d'appello ha correttamente valorizzato la titolarità della carta prepagata e la coincidenza dell'IBAN/carta attivata a nome della ricorrente, non essendo decisiva l'identità del soggetto che aveva contattato la vittima; (iii) il rifiuto delle attenuanti generiche è regolarmente motivato richiamando la gravità della condotta, il modo di consumazione del reato e il profitto conseguito. Conseguenza: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma (pari a euro 1.000) alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    La norma è richiamata in relazione alla convocazione "per motivi di giustizia"; la Corte osserva che l'eventuale illegittimità delle dichiarazioni rese non è decisiva se non viene provato l'effetto che la loro esclusione avrebbe sulla prova complessiva (prova di resistenza)

  • art. 64 cod. pen.

    Richiamata nell'ambito delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha valutato negativamente la loro concessione alla luce della gravità della condotta e del profitto ottenuto

  • art. 375 cod. proc. pen.

    Invocata dalla ricorrente in relazione alla nullità delle dichiarazioni; la Corte di Cassazione ha rilevato che non è stata dimostrata l'incidenza della loro eventuale esclusione sulla prova complessiva, rendendo la censura aspecifica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria accessoria prevista per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando si deduce l'inutilizzabilità di prove, il ricorso deve indicare chiaramente come l'esclusione di tali elementi modificherebbe la "prova di resistenza": senza questa dimostrazione la censura è aspecifica e destinata a essere respinta
  • La titolarità di un conto o di una carta prepagata, riscontrata con atti amministrativi (attivazione della carta, uso dell'ID), può costituire elemento decisivo di collegamento tra l'operazione finanziaria e l'imputato, specie se non è denunciato furto o smarrimento
  • In un reato commesso in concorso, la responsabilità può estendersi ai partecipanti per gli atti degli altri se tali atti si sono inseriti efficacemente nel piano criminoso comune (responsabilità per l'azione combinata dei concorrenti)
  • Il giudice di merito non è tenuto ad elencare e motivare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole: è sufficiente che indichi i fatti e i motivi ritenuti decisivi per il rigetto delle attenuanti generiche
  • In cassazione le censure devono essere specifiche, fondate su errori di diritto o su manifesta illogicità della motivazione; doglianze meramente deduttive o generiche sul giudizio di merito risultano inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.