Cassazione Penale, Sentenza n. 22812/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per coltivazione di cannabis (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) deducendo due censure: (I) illegittimità del rito del giudizio immediato "custodiale" perché la richiesta del PM era stata depositata quando l'imputato non era più sottoposto a misura custodiale, sicché, secondo la difesa, mancava il presupposto per il giudizio immediato custodiale e doveva dichiararsi la nullità del procedimento; (II) nullità e inutilizzabilità degli accertamenti tecnici eseguiti sui campioni di sostanza sequestrata per violazione del diritto di partecipazione della difesa (accertamento ritenuto irripetibile e compiuto senza consentire la nomina di un consulente tecnico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile su entrambi i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che i presupposti fattuali rilevati (arresto in flagranza, evidenza della prova e interrogatorio) escludevano la nullità contestata e che il sindacato sulla decisione di giudizio immediato è consentito solo se emerge una violazione delle norme che incidono sull'intervento dell'imputato/diritto di difesa. Sul secondo motivo ha confermato il consolidato orientamento della Corte secondo il quale l'accertamento su campioni di sostanza non è irripetibile, poiché è possibile prelevare ulteriori campioni dall'intero quantitativo sequestrato di medesima natura. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che prevede il reato relativo alla coltivazione di sostanze stupefacenti; la condanna impugnata riguarda questo titolo di reato (coltivazione di cannabis).
"Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato..." (comprensivo dei commi 1-bis e 1-ter relativi al c.d. giudizio immediato custodiale)
La norma disciplina il giudizio immediato ordinario e la specifica fattispecie "custodiale"; la Corte ricorda che il sindacato sul provvedimento inerente il giudizio immediato è molto limitato e può avvenire solo se sussistono violazioni procedurali che incidono sul diritto di difesa (es. mancato interrogatorio o mancato invito a comparire).
art. 178, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Norme che individuano le ipotesi di nullità assoluta; la difesa aveva invocato la nullità assoluta per presunta violazione delle regole che precedono il giudizio immediato, ma la Corte richiede che la violazione riguardi in concreto l'intervento o l'assistenza dell'imputato per poter disporre la nullità.
Norma richiamata nella censura difensiva con riferimento alla valutazione degli accertamenti tecnici; la Corte però ritiene la doglianza infondata perché gli accertamenti su campioni non sono irripetibili.
art. 454, comma 1 cod. proc. pen.
Norma citata nel quadro dei termini per la richiesta di giudizio immediato; la Corte richiama la differenza tra termini ordinari e la particolare disciplina del giudizio immediato custodiale.
art. 375, comma 3, secondo periodo cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli obblighi di invito a comparire per l'interrogatorio; la corretta osservanza dell'invito è uno dei presupposti per il rito immediato ordinario.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la condanna a versare euro 3.000.
Norma relativa alle conseguenze delle nullità (richiamata nella giurisprudenza sulla rilevanza delle nullità che incidono sui diritti di difesa).
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla scelta del giudizio immediato è molto limitato: la Cassazione interviene solo se si dimostra che vi è stata una violazione delle norme che incidono direttamente sull'intervento dell'imputato e sul diritto di difesa (es. mancato interrogatorio valido o mancato invito a comparire).
- La fattispecie del giudizio immediato "custodiale" (commi 1-bis e 1-ter dell'art. 453 c.p.p.) ha presupposti propri e la loro verifica non può essere aggirata mediante censure generiche: occorre dimostrare concretamente l'assenza della misura custodiale o l'inesistenza dei presupposti al momento della richiesta.
- Gli accertamenti tecnici su campioni di sostanza stupefacente sono, di regola, non irripetibili: se esiste ancora un quantitativo sequestrato della stessa natura è possibile prelevare nuovi campioni e ripetere le analisi; la mera consumazione di un singolo campione non equivale automaticamente a irripetibilità.
- Per contestare efficacemente l'utilizzabilità di perizie chimiche occorre fornire elementi specifici che dimostrino l'impossibilità materiale di ripetere l'esame o un concreto pregiudizio alla difesa (ad es. totale mancanza di altro materiale omogeneo sequestrato).
- Le eccezioni procedurali, per essere accolte in Cassazione, devono essere argomentate con riferimento a norme e fatti rilevanti: censure generiche o prive di supporto probatorio rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese e sanzioni previste (art. 616 c.p.p.).
- Se si contesta la legittimità del rito immediato, è strategico dimostrare documentalmente lo stato concreto (es. cessazione della custodia) al momento della richiesta e la mancata sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.
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