Cassazione Penale, Ordinanza n. 02815/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza del Tribunale di Milano che applicava la pena. Nell'interesse dell'imputato si deducevano vizi di motivazione, diretti a contestare il giudizio di responsabilità, in particolare per quanto riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che tali censure implicano una valutazione di fatto e, in presenza di sentenza applicativa della pena, non rientrano tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione alle sole violazioni di legge tassativamente indicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non proponibili in sede di legittimità, contro una sentenza di applicazione della pena, censure di motivazione che mirino a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità o la valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Ha inoltre applicato le conseguenze di legge previste per l'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La questione della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione in fatto; tale profilo, se dedotto come vizio di motivazione contro una sentenza applicativa della pena, non è deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnabilità della sentenza applicativa della pena è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; non sono ammissibili censure di motivazione volte a contestare il giudizio di responsabilità o la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., salvo i casi espressamente previsti.
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'ambito dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche processuali, tra cui la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 33040 del 2015 (Jazouli)
Richiamata come indicazione di principio in tema di pena illegale; la Corte esclude che il caso in esame riguardi una pena illegale nei termini tracciati da tale pronuncia delle Sezioni unite.
Massime di principio
- Contro la sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti; non è ammissibile veicolare, sotto la forma del vizio di motivazione, una contestazione del giudizio di responsabilità.
- La doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile, in sede di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, quando richiede una rivalutazione del fatto.
- La nozione di pena illegale rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso è circoscritta ai casi delineati dalla giurisprudenza di legittimità; non ogni critica al trattamento sanzionatorio integra una pena illegale.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso dichiarata de plano seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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