Cassazione Civile, Ordinanza n. 12080/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo e ha disposto la rimessione delle parti davanti a quel giudice, con termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione del processo; le spese sono state rimesse al merito finale.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratori hanno promosso davanti al Tribunale di Bergamo una domanda di condanna in solido nei confronti della committente, dell’appaltatrice e del subappaltatore al pagamento di differenze retributive, correlate all’inquadramento rivendicato nel livello 5 del CCNL trasporto merci-logistica e a prestazioni di lavoro straordinario asseritamente svolte. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo che non fosse stata allegata la dipendenza rilevante ai sensi dell’art. 413 c.p.c. e valorizzando la sede della datrice di lavoro. I lavoratori hanno proposto regolamento necessario di competenza sostenendo, invece, che il luogo di lavoro fosse una dipendenza aziendale sita nel circondario di Bergamo, presso la sede della committente, dove avevano sempre prestato attività in esecuzione di un appalto endoaziendale; hanno inoltre richiamato la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e l’art. 33 c.p.c., affermando che la domanda potesse essere radicata nel foro del luogo in cui si trovava la dipendenza della società coinvolta. La Corte ha ritenuto decisiva, ai soli fini della competenza, la prospettazione attorea e la non contestazione di fatto circa l’ordinario svolgimento della prestazione presso lo stabilimento della committente nel comune di Calcio (BG), luogo nel quale erano collocati beni e assetti organizzativi strumentali all’appalto.
Norme richiamate
Il provvedimento che decide solo sulla competenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza, attribuendo alla Corte il potere di stabilire in via definitiva il giudice competente.
Nel lavoro la competenza territoriale si radica anche nel luogo della dipendenza alla quale il lavoratore è addetto; la nozione di dipendenza va intesa in senso funzionale e ampio, coerente con la ratio di favorire il foro del luogo di lavoro e la più agevole acquisizione delle prove.
Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo
La connessione tra più convenuti consente di attrarre la causa davanti al giudice del luogo di uno dei soggetti convenuti, quando ricorrano i presupposti allegati dall’attore.
La domanda di responsabilità solidale del committente nell’appalto rileva ai fini del radicamento della competenza territoriale, almeno sulla base della fattispecie dedotta in giudizio e indipendentemente dalla fondatezza nel merito.
Dopo la decisione sulla competenza, il processo deve essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente nel termine fissato dalla Corte.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la scelta del foro spetta al lavoratore, ma questi deve allegare e provare i fatti che integrano il criterio di competenza invocato.
- La nozione di "dipendenza" ex art. 413 c.p.c. non coincide necessariamente con quella di unità produttiva in senso tecnico, ma comprende anche un luogo organizzato in modo minimo e funzionalmente idoneo all’esecuzione della prestazione lavorativa e al perseguimento dei fini imprenditoriali.
- Nel contesto di un appalto, il luogo di svolgimento esclusivo della prestazione presso la struttura della committente può integrare la dipendenza rilevante per la competenza territoriale, quando in esso siano collocati beni e assetti organizzativi strumentali all’appalto.
- La competenza territoriale va valutata sulla base della domanda proposta e delle allegazioni attoree, senza anticipare il giudizio di merito sulla fondatezza della pretesa.
- Quando la domanda è proposta anche nei confronti del committente quale responsabile solidale nell’appalto, il foro del luogo di esecuzione della prestazione può radicarsi nel circondario in cui si trova la struttura in cui il lavoratore opera stabilmente.
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