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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione e trasformazione di alcune particelle di proprietà della società ricorrente da parte del Comune, nell'ambito di un intervento pubblico destinato alla realizzazione di parcheggi e di una strada di collegamento. In primo grado il Comune era stato condannato a tenerla indenne dal danno per l'irreversibile trasformazione di parte delle aree e al pagamento dell'indennità di occupazione. La Corte d'appello ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le domande relative a due particelle, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per la presenza di una precedente dichiarazione di pubblica utilità, e ha respinto le domande relative a un'altra particella ritenendo non configurabile un'occupazione usurpativa perché la strada era preesistente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) erronea declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie relative alle particelle occupate, sostenendo che si trattasse di occupazione usurpativa per sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; 2) omessa pronuncia sulla domanda di indennità di occupazione, che avrebbe dovuto comunque essere decisa dal giudice ordinario; 3) erronea esclusione di ogni indennizzo o responsabilità per la particella adibita a strada di collegamento, assumendo che si trattasse di acquisizione materiale illegittima e che il Comune fosse comunque responsabile per la sottrazione del bene alla disponibilità del proprietario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha confermato che, per le particelle occupate in seguito a dichiarazione di pubblica utilità, la giurisdizione sulle domande risarcitorie spetta al giudice amministrativo; tuttavia ha corretto la sentenza impugnata nella parte in cui aveva devoluto al giudice amministrativo anche la domanda di determinazione e corresponsione dell'indennità di occupazione legittima, che resta invece di competenza del giudice ordinario. Inoltre ha accolto il terzo motivo, rilevando che l'acquisizione materiale della particella destinata a strada costituiva un illecito permanente e non poteva essere esclusa solo perché la strada era preesistente o funzionale all'opera pubblica. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo opera per le controversie risarcitorie e ripristinatorie inerenti a un esercizio di potere ablatorio esistente, ma non assorbe le domande aventi a oggetto la determinazione e corresponsione dell'indennità conseguente ad atti espropriativi o ablativi.

  • art. 53 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    La norma viene letta nel senso che, pur devolvendo al giudice amministrativo le controversie risarcitorie in materia espropriativa, fa salva la giurisdizione del giudice ordinario sulle indennità di occupazione legittima.

  • art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.

    Il motivo sulla giurisdizione è esaminabile in cassazione perché la questione era già stata oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite.

  • art. 374, comma 1, cod. proc. civ.

    È richiamato per fondare l'esame del motivo di giurisdizione già deciso dalle Sezioni Unite.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    La ricorrente lo invoca per contestare l'accertamento della corte territoriale sulla particella 1025; la Corte di cassazione non fonda però l'accoglimento su tale profilo, ma sulla qualificazione giuridica dell'acquisizione materiale come illecito permanente.

Massime di principio

  • In materia espropriativa, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste quando la lesione derivi da un comportamento della P.A. riconducibile a un concreto esercizio del potere ablatorio, ossia a una dichiarazione di pubblica utilità esistente al momento dell'apprensione del bene.
  • Se la domanda riguarda la determinazione e corresponsione dell'indennità di occupazione legittima, la controversia resta devoluta al giudice ordinario anche quando nel medesimo giudizio sia cumulata con una domanda risarcitoria devoluta al giudice amministrativo.
  • L'eventuale perdita di efficacia successiva della dichiarazione di pubblica utilità o l'illegittimità degli atti del procedimento non spostano la giurisdizione quando l'apprensione del bene sia comunque avvenuta in presenza di quella dichiarazione.
  • L'acquisizione materiale di un bene alla disponibilità della pubblica amministrazione, quando avvenga fuori da un valido procedimento ablativo, integra un illecito aquiliano permanente che cessa solo con la restituzione del bene, un accordo transattivo, l'usucapione o una rinuncia del proprietario anche implicita.
  • La preesistenza dell'opera pubblica o la sua funzionalità all'intervento non valgono, da sole, a escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per l'illecita sottrazione del bene alla disponibilità del proprietario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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