Cassazione Civile, Ordinanza n. 13011/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione immobiliare: una parte aveva acquistato all’asta un immobile pignorato e aveva chiesto al giudice di accertare che nel trasferimento fosse compresa anche una autorimessa/cantina collegata all’abitazione principale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, valorizzando il decreto di trasferimento e la perizia di stima; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il locale accessorio fosse pertinenza del bene pignorato e trasferito, e che ogni eventuale contestazione avrebbe dovuto essere proposta con opposizione agli atti esecutivi. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., sostenendo che la controparte, totalmente vittoriosa in primo grado, avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto; 2) violazione degli artt. 32 e 98 r.d. 499/1929 (legge tavolare), invocando la prevalenza dei dati tavolari/catastali e la diversa identificazione della particella dell’autorimessa; 3) violazione dell’art. 818 c.c., negando che il locale fosse pertinenza; 4) violazione dell’art. 586 c.p.c., assumendo che il decreto di trasferimento dovesse riportare la sola particella 318 indicata nell’ordinanza di vendita; 5) falsa applicazione degli artt. 617 ss. c.p.c., negando che l’atto fosse impugnabile con opposizione agli atti esecutivi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, il secondo infondato e il terzo, quarto e quinto inammissibili perché non si confrontavano con l’accertamento di merito secondo cui il decreto di trasferimento aveva riguardato il compendio pignorato comprensivo della pertinenza, mentre la nuova particella era stata creata solo successivamente dal proprietario per sottrarre una parte del bene. È stato richiamato il principio per cui il trasferimento esecutivo comprende i beni indicati nel decreto ex art. 586 c.p.c. e, automaticamente, accessori e pertinenze ex art. 2912 c.c.; inoltre, nel caso di contestazione dell’errore del decreto di trasferimento, il rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi, salvo l’ipotesi, diversa, di trasferimento di beni in tutto o in parte diversi da quelli pignorati, in cui può rilevare l’opposizione all’esecuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza delle censure sulla disciplina tavolare e sull’identificazione del bene trasferito, affermando che il sistema tavolare non rende inefficace il trasferimento per decreto del giudice dell’esecuzione e che, in materia esecutiva, il bene trasferito comprende anche accessori e pertinenze del compendio pignorato. Ha inoltre osservato che il ricorrente non si è confrontato con la ricostruzione fattuale del giudice di merito, secondo cui l’autorimessa era pertinenza del bene principale e il successivo frazionamento catastale era intervenuto dopo il trasferimento. Conseguentemente, la Corte ha confermato la condanna alle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente sul tema dell’onere di specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la parte totalmente vittoriosa in primo grado non doveva proporre appello incidentale.
Invocato per sostenere la necessità di appello incidentale della parte vittoriosa; la Corte ha escluso che vi fosse un onere del genere in capo alla controricorrente totalmente vittoriosa.
art. 32 r.d. 499/1929
Invocato per affermare la prevalenza dei dati tavolari nell’individuazione del bene; la Corte ha escluso che la disciplina tavolare limiti l’efficacia del trasferimento giudiziale ex art. 586 c.p.c.
art. 98 r.d. 499/1929
Richiamato insieme alle norme tavolari per sostenere che l’oggetto del trasferimento sarebbe stato delimitato dalla particella iscritta; la Corte ha respinto tale lettura nei trasferimenti esecutivi.
art. 2 r.d. 28 marzo 1929, n. 499
La Corte ha affermato che l’efficacia costitutiva dell’iscrizione tavolare è limitata agli atti negoziali tra vivi e non si estende ai trasferimenti per autorità del giudice.
Norma centrale: il decreto di trasferimento determina il bene trasferito; esso produce immediato effetto traslativo e, se contiene errori o omissioni contestabili, il rimedio è quello processuale appropriato in base alla natura del vizio.
Richiamato per affermare che agli effetti del pignoramento si estendono automaticamente accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti e addizioni, anche se non espressamente menzionati nel decreto.
Invocato dal ricorrente per negare la natura pertinenziale del locale; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Richiamato per affermare che l’eventuale invalidità del decreto di trasferimento va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge.
Richiamato in relazione alla tutela dell’aggiudicatario che vanta un autonomo titolo di proprietà, opponibile rispetto a pignoramenti successivi al decreto di trasferimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento immobiliare in sede esecutiva l’individuazione dei beni trasferiti si ricava dal decreto di trasferimento e, comunque, si estende automaticamente agli accessori e alle pertinenze del bene pignorato, anche se non menzionati espressamente.
- La disciplina tavolare attribuisce efficacia costitutiva all’iscrizione per gli atti negoziali tra vivi, ma non impedisce il trasferimento traslativo conseguente al decreto del giudice dell’esecuzione.
- Se il decreto di trasferimento presenta vizi o contestazioni relative alla sua formazione o al suo contenuto, il rimedio ordinario è l’opposizione agli atti esecutivi; solo l’inclusione di beni del tutto estranei al pignoramento può spostare il tema sull’opposizione all’esecuzione.
- In cassazione la deduzione di violazione di legge non può tradursi nella mera contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, come la qualificazione di un bene come pertinenza o la ricostruzione dell’estensione del compendio trasferito.
- Chi risulta totalmente vittorioso in primo grado non ha onere di proporre appello incidentale su capi a sé favorevoli.
- Il successivo frazionamento catastale o tavolare compiuto dal precedente proprietario dopo il trasferimento non può incidere sulla titolarità già acquisita dall’aggiudicatario nella procedura esecutiva.
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