Sentenza del 22/04/2015 n. 8209 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, sostenendo che la CTR avesse violato l'art. 9-bis della legge n. 289/2002. La controversia riguardava il rigetto dell'istanza del contribuente per definire gli omessi versamenti mediante il condono: la CTR aveva ritenuto sufficiente la presentazione dell'istanza e il pagamento tempestivo della prima rata, reputando che l'omesso o tardivo pagamento delle rate successive non rendesse inefficace la definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che la definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 è un condono clemenziale e richiede il pagamento integrale delle somme dovute: il pagamento rateale produce effetto solo se sono versate tutte le rate nei termini e nei modi previsti. Poiché R.C. non aveva versato le rate successive alla prima, è decaduto dal beneficio. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente contro il provvedimento dell'Agenzia. Spese dell'intero giudizio compensate.
Norme richiamate
il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive
La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona soltanto con il pagamento integrale delle somme dovute. Il versamento della prima rata, da solo, non mantiene il beneficio se le rate successive non vengono pagate.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto
Poiché l'importo da versare è già determinato nella dichiarazione integrativa e non occorre una successiva liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis, la definizione dipende dal pagamento integrale di quanto indicato.
Massime di principio
- Per la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento della prima rata non è sufficiente: il contribuente deve versare tutte le somme dovute, rispettando termini e modalità previsti, altrimenti decade dal beneficio.
- Non si possono estendere automaticamente a una forma di condono le regole di inefficacia o di conservazione del beneficio previste per altre definizioni agevolate: occorre verificare la specifica disciplina applicabile.
- Quando la definizione riguarda somme già determinate dal contribuente nella dichiarazione integrativa e non richiede un'attività di liquidazione dell'Amministrazione, l'integrale pagamento costituisce condizione per il perfezionamento del condono.
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