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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione basato su tre motivi: 1) censura della motivazione e travisamento delle risultanze in relazione all'idoneità probatoria delle testimonianze delle testimoni Zitti, Camerano e del teste Conti, con particolare riferimento a una presunta discrepanza circa la presenza di un tatuaggio sulla mano dell'imputato e alla ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico; 2) contestazione del rigetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), deducendo che dovessero essere riconosciute alla luce delle condizioni socio-economiche e della condotta collaborativa in fase di indagine; 3) impugnazione del diniego dell'accesso al rito abbreviato condizionato (e della conseguente perdita dello sconto di un terzo), sostenendo che l'integrazione probatoria richiesta fosse necessaria per chiarire le discrepanze sul riconoscimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo di questioni già valutate dal giudice del merito; ha confermato che non è consentita alla Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio se non in presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha ritenuto adeguata e persuasiva la motivazione della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato sul presupposto delle dichiarazioni concordanti delle testi e del riconoscimento fotografico, ha giudicato aspecifico il motivo sulle attenuanti generiche e infondato il motivo sul rifiuto del rito abbreviato condizionato (la prova richiesta era superflua e non indispensabile). Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla tentata consumazione del reato; applicata insieme all'art. 628 per la qualificazione del fatto come tentata rapina aggravata.

  • art. 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.

    Individua il delitto di rapina e le aggravanti; utilizzata per qualificare il reato contestato (tentata rapina con uso di arma).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che i motivi dedotti attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo mancanza o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ricorda che le doglianze sulla valutazione delle prove non sono devolute alla Cassazione se non per vizi di motivazione manifesti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha ritenuto che i precedenti e la condotta di vita/ processuale dell'imputato escludessero la concessione delle attenuanti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della prova del giudice di merito salvo che emerga carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; le critiche che chiedono una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili.
  • Discrepanze su dettagli minori (es. presenza di un tatuaggio) non determinano automaticamente l'inattendibilità del riconoscimento se sussiste un quadro probatorio complessivamente coerente e convergente (dichiarazioni concordanti, ricognizioni fotografiche, coerenza tra deposizioni).
  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare precedenti e la condotta di vita/processuale; la difesa deve proporre argomentazioni specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice per far emergere vizi rilevanti.
  • L'ammissione al rito abbreviato condizionato richiede che la prova richiesta sia effettivamente necessaria e non semplice integrazione superflua del materiale già acquisito: bisogna dimostrare l'indispensabilità e la probabile utilità dell'atto istruttorio chiesto.
  • Ricorrere in Cassazione con censure meramente ripetitive o che sollecitano una diversa valutazione delle prove espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammende).

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