Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34680/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis c.p., in concorso con altri. Il ricorso si articolava in due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, contestando l'eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni della persona offesa Gianluca Ritondale, la presunta incongruenza tra le dichiarazioni del padre e del figlio e il mancato riconoscimento fotografico del Valente da parte del padre; (2) mancanza di adeguata motivazione rispetto alle esigenze cautelari, deducendo che il Valente era già detenuto per altra pena (dieci anni, con sette mesi scontati) e quindi non sussisterebbero esigenze di custodia cautelare per pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure proposte escano dai limiti di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p. nella parte in cui si risolvono in una diversa valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito. Sul merito, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fornisca adeguata motivazione: i gravi indizi risultano da dichiarazioni della persona offesa e di suo padre, da intercettazioni e da servizi di polizia giudiziaria che hanno riscontrato le versioni rese. La mancata identificazione fotografica non ha smentito le dichiarazioni quando il teste ha spiegato di aver visto il Valente solo una volta molto tempo prima. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la sussistenza, richiamando la "doppia presunzione" prevista dall'art. 275 c.p.p. e la consolidata giurisprudenza secondo cui la detenzione per altra causa non esclude di per sé il giudizio di sussistenza del pericolo di reiterazione. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato dal PM in relazione alla procedura di trattazione: norma procedurale che disciplina la richiesta di trattazione orale (il mancato invio di una richiesta nei termini può impedire la trattazione con la presenza delle parti).

  • art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal PM unitamente all'art. 610 per ragioni procedurali sulla trattazione in camera di consiglio e sui termini per la richiesta di trattazione orale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione e i limiti della relativa valutazione; la Corte sottolinea che il ricorso che contesti l'esistenza dei gravi indizi o le esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non la mera diversa valutazione del merito.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riferita dalla Corte come fonte della "doppia presunzione" a fondamento delle esigenze cautelari: fornisce criteri presuntivi per la valutazione del pericolo di reiterazione e delle esigenze cautelari in generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 416bis cod. pen.

    Norma sostanziale citata come aggravante: il reato di estorsione è contestato anche con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del gruppo criminale, circostanza rilevante ai fini della gravità degli indizi e delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se deduce violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; censure che si risolvono in una diversa valutazione del fatto sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, se specifiche, circostanziate e prive di evidenti intenti calunniatori, possono costituire gravi indizi di colpevolezza senza la necessità di riscontri oggettivi esterni, soprattutto se integrate da intercettazioni o servizi di polizia giudiziaria.
  • La mancata identificazione fotografica non è necessariamente decisiva se il teste spiega i limiti della propria capacità di riconoscimento (es. visione occasionale molto antecedente).
  • La detenzione già in atto per altra causa non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione): il giudice deve valutare il concreto rischio e la pervicacia della condotta.
  • In fase di impugnazione è essenziale formulare censure tecnico-giuridiche mirate (violazione di legge, manifesta illogicità) e non limitarsi a contestazioni di merito; inoltre non trascurare gli adempimenti processuali formali (es. richieste di trattazione orale nei termini) quando rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.