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Sentenza

Sentenza n. 155/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 24/2025, RG 574/2025, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 24/01/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3), nonché per l’assegnazione del termine per provvedere non superiore a sessanta giorni e per la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento rispetto al prefiggendo termine;

Giustizia amministrativa202500759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato ad assegnarle le somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto l'assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario assuma le funzioni solo su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro e oggetto della condanna da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al comando giudiziale, detraendo eventualmente le somme già corrisposte.
  • L'assegnazione di un termine per adempiere e la contestuale nomina di un commissario ad acta sono ammissibili per assicurare l'effettività del giudicato; il commissario può essere investito dal creditore soltanto dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non abbia adempiuto al giudicato al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio, anche se si costituisce soltanto formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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