Cassazione Civile, Ordinanza n. 26717/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, emesso sulla base delle risultanze degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'impugnazione dell'Ufficio. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, sostenendo che la CTR avesse usato argomentazioni apodittiche, assertive e tautologiche, senza confrontarsi specificamente con le articolate deduzioni difensive svolte nel processo. La Corte ha ritenuto infondata la censura, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era ampiamente esistente e comprensibile: la CTR aveva valorizzato ricavi irrisori, anomalie nei dati, bassa redditività in rapporto ad addetti, capitale investito e beni strumentali, incongruenza del reddito rispetto agli elementi di spesa e, soprattutto, un finanziamento infruttifero dei soci di oltre 347.000 euro incompatibile con i redditi della famiglia fiscale di riferimento; aveva inoltre ritenuto che il contraddittorio pre-processuale non avesse inciso sulla forza presuntiva di tali elementi e che le difese della società, centrate sulle modalità di esecuzione dei lavori in subappalto, fossero prive di adeguati riscontri economico-finanziari e numerici idonei a contrastare specificamente lo studio di settore.
La decisione
La Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, richiamando il parametro del "minimo costituzionale" e i criteri secondo cui la nullità ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia obiettivamente incomprensibile. Ha quindi ritenuto che la CTR avesse effettivamente espresso le ragioni della decisione con argomentazione percepibile e non meramente apparente. Conseguentemente ha rigettato il ricorso. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La mancanza della motivazione integra nullità della sentenza solo se la motivazione sia del tutto assente o tale da non consentire di individuare la giustificazione del decisum.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, solo quando sia graficamente assente o quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a rendere percepibile il fondamento della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- Ai fini della validità della sentenza non occorre che il giudice si diffonda su ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che dal testo emerga in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito per la decisione.
- In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, la presunzione derivante dagli indici elaborati dall'Ufficio può essere superata solo con deduzioni e dati concreti, specifici e analitici idonei a contrastare puntualmente le anomalie evidenziate.
- La contestazione generica delle risultanze degli studi di settore, o il richiamo a modalità operative dell'attività prive di riscontro economico-finanziario e numerico, non è sufficiente a scalfire la valenza presuntiva dell'accertamento.
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