Cassazione Civile, Ordinanza n. 32078/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una donna, coniuge del soggetto poi dichiarato fallito, volta a far accertare l'usucapione di un immobile formalmente intestato al marito. La ricorrente sosteneva di avere posseduto il bene in modo pieno ed esclusivo dal momento della dichiarazione di fallimento, assumendo che, con lo spossessamento del proprietario-fallito e la mancata iniziativa della curatela, il suo originario godimento del bene si fosse trasformato in possesso uti dominus. A sostegno deduceva anche di avere sostenuto le spese del bene e di avere chiesto prove testimoniali sulla interversione del possesso, che però non erano state ammesse. Con il primo motivo di ricorso denunciava l'illegittimità della decisione di merito per non aver riconosciuto la maturazione dell'usucapione dopo il fallimento; contestava inoltre la condanna alle spese. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. per il rigetto delle istanze istruttorie dirette a provare l'animus possidendi e l'interversione del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il fallimento del proprietario non muta, di per sé, l'elemento soggettivo del rapporto di fatto esercitato dal coniuge che occupava l'immobile a titolo di detenzione, perché lo spossessamento ex art. 42 l.fall. comporta la presa in consegna dei beni da parte del curatore ma non la perdita ope legis del possesso da parte del fallito. Ne consegue che la detenzione non si trasforma in possesso per il solo effetto della dichiarazione di fallimento, essendo necessario un atto di interversione, esterno e oppositivo rispetto al possessore, non integrato da semplici atti di utilizzo o gestione del bene. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulle prove testimoniali per difetto di specifica illustrazione dei capitoli e della loro decisività, e ha escluso ogni vizio nella regolazione delle spese, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
Lo spossessamento fallimentare comporta la presa in consegna dei beni da parte del curatore, ma non la sottrazione automatica del possesso al fallito né l'interruzione del possesso in fatto esercitato sul bene.
La doglianza processuale sulle prove è inammissibile se non indica specificamente contenuto dei capitoli e decisività della prova richiesta.
Il ricorso deve contenere una compiuta esposizione dei fatti e delle ragioni di censura; in difetto di specifica allegazione la doglianza sulle prove non è scrutinabile.
Poiché il ricorso è stato definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le sanzioni per lite temeraria previste dai commi richiamati.
La definizione del ricorso in senso conforme alla proposta del consigliere consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il fallimento del proprietario di un bene non determina, da solo, la trasformazione del godimento esercitato da un terzo in possesso utile ai fini dell'usucapione: occorre sempre un atto di interversione del possesso, esteriormente percepibile e incompatibile con la detenzione o con il possesso altrui.
- Lo spossessamento fallimentare incide sui poteri di amministrazione e disponibilità dei beni, ma non equivale, di per sé, a una perdita automatica del possesso in capo al fallito, né comporta una interruzione del potere di fatto già esercitato sul bene.
- L'interversione del possesso non può essere desunta da meri atti di godimento, manutenzione o pagamento delle spese, se tali condotte restano compatibili con una situazione di detenzione o di materiale disponibilità del bene.
- Le censure relative all'omessa ammissione di prove devono indicare in modo specifico il contenuto dei capitoli, la loro rilevanza e la decisività rispetto alla decisione, altrimenti sono inammissibili.
- La regolazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo se viola il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può esserne gravata; la scelta di compensare o meno in presenza di soccombenza reciproca resta affidata al giudice di merito.
Come è indicizzato
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