Cassazione Penale, Sentenza n. 36917/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Corso per omicidio premeditato e detenzione/porto d'armi con aggravante mafiosa (fatti del 14/02/2019). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e illogicità nella valutazione dei gravi indizi: criticava l'asserita incongruenza sul movente e sui rapporti con la cosca Imerti-Condello, la valutazione dei collegamenti con Costei Zatlan, il valore probatorio delle intercettazioni (dichiarazioni di Olimpia Mihaela Petre e altri), la valutazione dell'alibi fornito da Gangemi, l'uso degli spostamenti e dei tabulati telefonici (utenza spenta nel periodo dell'omicidio) e la mancata considerazione delle immagini di videosorveglianza che non avrebbero ripreso Corso a bordo del veicolo indicato. Il ricorso mirava all'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p. e per carenze nella motivazione ai sensi delle norme sulla valutazione degli indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in relazione al vizio di motivazione. Ha rilevato che il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente affrontato e superato, con argomentazione logica e completa, i rilievi difensivi su punti decisivi: movente e rapporti tra le cosche, attendibilità e valore indiziante delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese, valore probatorio degli spostamenti/tracciature telefoniche, valutazione dell'alibi e rapporti tra Corso e Zatlan. Per tali carenze la motivazione non è risultata persuasiva. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, lasciando comunque al giudice di merito la libertà di ritenere sussistenti o meno i gravi indizi purché lo faccia con un ragionamento logico-giuridico appropriato su tutti i punti controversi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato quale base formale del ricorso per cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha verificato la correttezza e adeguatezza della motivazione del giudice del merito riguardo alla sussistenza dei gravi indizi.
Norma sostanziale richiamata in quanto il reato contestato è l'omicidio; la qualificazione del fatto come omicidio è il capo di imputazione cautelare oggetto della valutazione indiziaria.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Citato in relazione ai principi di valutazione delle prove e degli indizi; nella decisione è richiamata l'esigenza che il giudice del merito motivi compiutamente il valore indiziante di dichiarazioni e intercettazioni.
art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle risultanze probatorie (anche tecniche/intercettive): la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente argomentato l'applicazione di tali criteri ai singoli elementi indizianti.
Evocato in relazione alle disposizioni processuali sull'istruzione e valutazione delle prove; la Corte ha segnalato omissioni argomentative nell'esame delle prove indicate dalla difesa.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per determinare la competenza a cui rinviare il nuovo giudizio: la Corte dispone il rinvio al Tribunale del riesame competente ai sensi della procedura.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in concreto ma può controllare la congruità e la completezza della motivazione del giudice di merito: qualora la motivazione non affronti e risolva logicamente i rilievi difensivi su punti decisivi, l'ordinanza cautelare può essere annullata.
- Per sostenere la sussistenza dei gravi indizi il giudice deve costruire una catena argomentativa chiara e completa su ogni elemento controverso (movente, rapporti tra soggetti, intercettazioni, tabulati, alibi, risultanze video), esplicitando le ragioni per cui ciascun elemento assume rilevanza indiziaria e superando le obiezioni difensive.
- Dichiarazioni di terzi e conversazioni intercettate richiedono valutazione critica dell'attendibilità e, se rilevanti, un adeguato approfondimento investigativo o motivazionale prima di attribuire loro valore decisivo.
- La discrepanza fra dati (es. tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, tempi di percorrenza) e la ricostruzione accusatoria deve essere esplicitamente valutata: la semplice elencazione degli elementi non sostituisce la necessaria analisi logico-giuridica.
- Un alibi definito falso costituisce potente elemento indiziario solo se la falsa dichiarazione è dimostrata e collegata logicamente all'intento di sviare le indagini; errori di memoria o imprecisioni non possono essere automaticamente interpretati come mendacio senza adeguata prova.
- In presenza di rilievi difensivi fondati su più punti, il Tribunale del riesame deve prendere in esame e discutere espressamente ogni critica principale; la mancata trattazione dei punti decisivi configura vizio di motivazione.
- Se la Cassazione annulla per vizi di motivazione, il giudice di merito può confermare o revocare la misura collocando la decisione su un argomentare nuovo e completo: l'annullamento non esclude la possibilità che, a seguito di corrette motivazioni, la misura venga riconfermata.
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