Cassazione Penale, Sentenza n. 16334/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la revoca, disposta con ordinanza del 20/04/2023, della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali concessa a Minguzzi con ordinanza dell'8/04/2021 e sospesa cautelativamente il 28/03/2023. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto incompatibile la prosecuzione della misura in ragione del fatto che il ricorrente era stato trovato alla guida di un'autovettura con targhe alterate, in possesso di attrezzi da effrazione e di oggetti ritenuti provento di reati contro il patrimonio, sintomi della mancata adesione al percorso rieducativo. Il ricorrente denunciava inoltre vizi processuali per violazione degli artt. 678 e 666 c.p.p., sostenendo che i suoi difensori avevano tempestivamente comunicato via PEC l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi forensi e che nondimeno il Tribunale aveva nominato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p., senza motivare e senza dar conto della comunicazione, violando così il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha considerato valida la possibilità di trasmettere la richiesta di rinvio per adesione all'astensione via PEC e ha affermato che, se tempestivamente comunicata, l'adesione del difensore all'astensione costituisce causa di rinvio dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale di merito, pur essendo stato informato della volontà dei difensori di aderire all'astensione, non ha motivato sul punto e ha nominato un difensore d'ufficio; ciò ha comportato la violazione del principio secondo cui non può procedersi alla nomina ex art. 97, comma 4, c.p.p. in presenza di un'adesione legittima e tempestiva all'astensione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter
Norma richiamata nel provvedimento di sospensione cautelativa adottato dal Magistrato di sorveglianza di Massa; disciplina la sospensione delle misure alternative in particolari condizioni
codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Consente la nomina di difensore d'ufficio in caso di difensore non comparso; la Corte ha ritenuto che tale potere non possa essere esercitato quando l'assenza del difensore è dovuta a legittima adesione all'astensione, tempestivamente comunicata
codice di procedura penale, artt. 666 e 678
Norme richiamate dal ricorrente in ragione di presunte nullità processuali per mancata considerazione della comunicazione di adesione all'astensione; la Corte ha accolto la censura relativa al mancato rispetto del diritto di difesa
codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, art. 3
art. 3 del codice di autoregolamentazione
Stabilisce che la richiesta di rinvio per adesione all'astensione può essere trasmessa anche via posta elettronica certificata (PEC) alla cancelleria del giudice procedente; la Corte ha confermato la validità di questa modalità di comunicazione
codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, art. 4
art. 4 del codice di autoregolamentazione
Riconosce l'esercizio della libertà sindacale degli avvocati nell'adesione all'astensione; la Corte ha ritenuto legittima tale adesione e capace, se comunicata tempestivamente, di determinare il rinvio dell'udienza
Massime di principio
- La comunicazione di adesione all'astensione dalle udienze effettuata via PEC, se tempestiva, è valida e costituisce causa di rinvio anche dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
- Il Tribunale non può nominare un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. quando l'assenza del difensore è dovuta a un'adesione legittima e tempestivamente comunicata all'astensione collettiva.
- La mancata motivazione del giudice sul punto e la nomina di un difensore sostitutivo in presenza di una valida comunicazione di astensione configurano violazione del diritto di difesa e giustificano l'annullamento del provvedimento con rinvio.
- La valutazione di incompatibilità della misura alternativa (per condotte sopravvenute) resta di merito e può essere legittima, ma deve essere pronunciata con pieno rispetto delle garanzie processuali (notifica, partecipazione del difensore o rinvio se adesione all'astensione comunicata).
- In casi simili, la parte interessata o il difensore devono trasmettere tempestivamente la comunicazione di adesione all'astensione tramite PEC e il giudice deve motivare espressamente ogni scelta di procedere nonostante tale comunicazione, altrimenti il provvedimento è vulnerabile di annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2024 del 18/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →