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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1788/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata per carenza e manifesta illogicità della motivazione, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma affinché si pronunci nuovamente con adeguata e puntuale valutazione delle prove e, se del caso, con la rinnovazione delle prove dichiarative ai sensi di legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza d'appello che aveva assolto Lauretti dal reato di invasione di edifici/terreni (artt. 633 e 639‑bis c.p.) per manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello aveva riformato la condanna del Tribunale ritenendo che l'immobile fosse in ristrutturazione e che Lauretti potesse essere un mero operaio incaricato da terzi, senza assumere che vi fosse un'occupazione abusiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse carente: il primo giudice aveva invece indicato elementi probatori (Lauretti trovato nell'immobile comunale in occasione dello sgombero; detenzione delle chiavi; esecuzione di lavori con attrezzature proprie; volontà di non uscire; richiesta di restituzione di beni lasciati all'interno) da cui inferire la disponibilità e l'abusiva occupazione. La Corte d'appello non ha fornito una motivazione puntuale e non ha, ove necessario, disposto la rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p., limitandosi ad accogliere una deduzione difensiva generica.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    reato di invasione di terreni o edifici

    La nozione di 'invasione' non richiede modalità esecutive violente; si riferisce al comportamento arbitrario di chi si introduce nella proprietà altrui privo del diritto di accesso

  • art. 639‑bis cod. pen.

    comma relativo ad usurpazione e reati connessi (specifica indicazione a carico dell'imputato nel caso concreto)

    Norma richiamata quale titolo di accusa per la condotta di occupazione abusiva dell'immobile

  • art. 603 cod. proc. pen.

    rinnovazione della prova dichiarativa

    L'appello che riformi la condanna deve, se necessario, disporre la rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive; l'omessa rinnovazione o la mancanza di motivazione specifica rende viziata la decisione d'appello

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    disciplina della trattazione scritta del procedimento in cassazione

    Consente la trattazione scritta in Cassazione in assenza di richiesta tempestiva di discussione orale; citata per la procedura seguita nel caso

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato)

    richiami normativi relativi all'applicabilità della trattazione scritta

    Norme procedurali richiamate per attestare la legittimità della trattazione per scritti nel procedimento

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma integralmente una condanna, è obbligata a motivare in modo puntuale e a giustificare razionalmente la diversa conclusione rispetto al primo grado; la mancanza di motivazione adeguata è vizio che legittima annullamento
  • La mera presenza di lavori di ristrutturazione non esclude automaticamente una pregressa o in atto occupazione abusiva: elementi concreti come possesso di chiavi, esecuzione di lavori con attrezzi propri, comportamento che indica volontà di permanere e richiesta di restituzione di beni sono indizi probatori significativi della disponibilità
  • La deduzione difensiva generica (es. che l'imputato fosse un semplice operaio incaricato da terzi) non può prevalere sulla valutazione probatoria motivata del giudice di primo grado salvo che l'appello fornisca un'esame puntuale e prove contrarie
  • Se la valutazione in appello si fonda su questioni di fatto che erano state risolte diversamente in primo grado e quelle prove sono decisive, il giudice d'appello deve, ove necessario, disporre la rinnovazione delle prove dichiarative ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
  • In caso di vizi di motivazione dell'appello la Cassazione normalmente annulla e rinvia per nuovo giudizio, non per sentenza di merito, salvo che il fatto sia manifestamente insussistente secondo valutazione di legittimità

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