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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08126/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice estera che chiedeva l'ammissione al passivo, in via chirografaria, di un credito di oltre 3,2 milioni di euro per forniture di bagna stagnata. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda di insinuazione e il tribunale, decidendo sull'opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., aveva confermato il rigetto ritenendo non provata l'esistenza e l'anteriorità certa del credito: le sole fatture, la documentazione contabile e le bolle prodotte non sarebbero state sufficienti a dimostrare né la consegna effettiva della merce alla società fallita né il mancato pagamento del prezzo. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con quattro motivi, principalmente: (1) difetto di motivazione del decreto del giudice delegato, che il tribunale aveva ritenuto motivato per relationem al progetto di stato passivo del curatore; (2) violazione degli artt. 2704, 2709, 2710, 2697 e 1510 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente negato valore probatorio alla documentazione prodotta e, soprattutto, avesse mal applicato l'art. 1510 c.c. nel ritenere non provata l'esecuzione della prestazione pur essendo stata la merce consegnata al vettore; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 95 l. fall. La curatela ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile e sufficiente la motivazione per relationem del decreto di rigetto dell'insinuazione quando il richiamo alle ragioni del curatore sia univoco e specifico e consenta pienamente la difesa del creditore. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla censura relativa all'art. 1510, comma 2, c.c., osservando che, in tema di accertamento del passivo, il credito del venditore di beni mobili da trasportare può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, momento nel quale, salvo patto contrario, si trasferisce all'acquirente la proprietà dei beni. Il tribunale aveva quindi errato nel ritenere non provata l'esecuzione della prestazione e nel non considerare sufficiente la consegna al vettore come prova del credito. Il secondo motivo è stato accolto nei limiti di tale profilo, mentre il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, demandando al giudice di merito di riesaminare la domanda di insinuazione alla luce del corretto criterio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 99 l. fall.

    norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 95 l. fall.

    il progetto di stato passivo del curatore può essere richiamato per relationem nel decreto del giudice delegato, se il rinvio è univoco e specifico

  • art. 96 l. fall.

    richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione del decreto di rigetto

  • art. 2704 c.c.

    la data certa rileva per l'opponibilità ai terzi, ma la Corte ha ritenuto decisivo, nel caso concreto, il diverso profilo della prova dell'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1510 c.c.

  • art. 2709 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di valore probatorio della documentazione contabile

  • art. 2710 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia delle scritture contabili

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare il riparto dell'onere della prova e l'apprezzamento della documentazione prodotta

  • art. 1510 c.c.

    nei contratti di vendita di cose mobili da trasportare, la consegna al vettore o allo spedizioniere vale come esecuzione della prestazione e trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, la proprietà dei beni; il creditore-venditore può provare così il proprio credito in sede di passivo fallimentare

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per asserita errata valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per asserita errata valutazione della prova

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo, il decreto di rigetto della domanda di insinuazione può essere motivato per relationem al progetto di stato passivo del curatore, purché il rinvio sia univoco e le contestazioni del curatore siano specifiche a sufficienza da consentire al creditore una piena difesa in opposizione.
  • In sede di accertamento del passivo, il credito del venditore di beni mobili da trasportare può essere dimostrato mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, poiché tale consegna costituisce, salvo patto contrario, il momento rilevante dell'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1510 c.c.
  • Quando la prestazione dedotta in giudizio consiste in una vendita di cose mobili da trasportare, il giudice non può pretendere, come unica prova dell'adempimento, la dimostrazione della consegna materiale al fallito, se risulta provata la rimessione dei beni al vettore secondo lo schema legale del contratto.
  • Le censure relative al vizio di motivazione del provvedimento di primo grado non sono utilmente coltivabili in cassazione quando il giudice dell'impugnazione abbia esaminato la questione nel merito e ne abbia escluso la fondatezza, operando il principio sostitutivo della decisione di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompravendita
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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