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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21563/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/12/2023 per presunta violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al delitto associativo e ai delitti scopo (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) e deduceva la nullità dell'ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione del G.I.P., sostenendo che il Tribunale avesse adottato una motivazione standardizzata e non avesse davvero valutato autonomamente la richiesta di misura cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia compiuto un effettivo vaglio autonomo del materiale indiziario, anche quando ha richiamato parti della richiesta del Pubblico Ministero, avendo tuttavia svolto valutazioni conclusive e escluso la gravità indiziaria rispetto ad alcuni episodi. La Corte ha altresì affermato che l'onere del ricorrente in Cassazione è di individuare con precisione gli aspetti della motivazione omessi e dimostrare che tale omissione avrebbe potuto determinare conclusioni diverse; essendo la censura generica e non specifica, il ricorso è stato respinto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla pronuncia del Tribunale che ha confermato l'ordinanza cautelare; contestualizza la competenza e le formalità di tale provvedimento.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che disciplina il delitto principale contestato (traffico illecito di stupefacenti); la sentenza conferma l'esistenza di indizi in ordine a tale fattispecie nel quadro investigativo ricostruito.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Riguarda i reati scopo collegati all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti; la decisione affronta la valutazione degli elementi costitutivi di tali reati e dei ruoli degli indagati.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Articolo richiamato dalla difesa in relazione alla configurabilità di specifiche ipotesi aggravanti o forme di responsabilità; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sul mancato esame di tale disposizione posti i limiti dell'impugnazione.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 47/2015)

    Norma sull'obbligo motivazionale dell'ordinanza cautelare. La Corte conferma che l'obbligo può ritenersi assolto anche con richiamo ad altri atti, purché emerga dall'intero provvedimento un vaglio effettivo e non meramente stereotipato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per il pagamento di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione dell'ordinanza cautelare può validamente richiamare per relationem le argomentazioni del pubblico ministero purché, nel complesso del provvedimento, risulti un vaglio autonomo e penetrante degli elementi indiziari.
  • La nullità dell'ordinanza per mancata autonoma valutazione richiede che il ricorrente indichi in maniera precisa quali aspetti non siano stati valutati e come tale omissione avrebbe potuto mutare il giudizio: censure generiche sono inefficaci in Cassazione.
  • In procedimenti con fatti commessi in modo seriale o posizioni analoghe tra più indagati, il giudice può adottare una valutazione cumulativa senza ripetere ex novo le regole di giudizio per ciascun soggetto, purché la ragione giustificativa della misura risulti dal contesto del provvedimento.
  • La mera richiamazione delle argomentazioni del P.M. non è di per sé insufficiente se il giudice espone conclusioni proprie e, se del caso, esclude la gravità indiziaria su singoli episodi, dimostrando così l'avvenuto vaglio autonomo.
  • Il ricorrente che deduce vizii motivazionali ha l'onere di spiegare come gli eventuali difetti avrebbero inciso sul risultato decisorio; senza tale dimostrazione il vizio è destinato a essere ritenuto ininfluente.

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