Cassazione Penale, Sentenza n. 38335/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano e confermata in sede di riesame; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato). Sosteneva che il materiale probatorio rinvenuto in una nuova perquisizione era già presente nell'abitazione al momento del primo arresto (novembre 2024) e quindi non indicativo di una ripresa dell'attività di spaccio; contestava inoltre l'asserita illogicità delle conclusioni che avrebbero ritenuto improbabile che il ricorrente avesse in sette giorni maturato utili per 20.000 euro, anche considerando che fornitori/contatti erano detenuti o controllati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e per essere sostanzialmente un'appello in fatto anziché un motivo di legittimità. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (art. 606 c.1 c.p.p.): la Corte può verificare la correttezza della motivazione ma non rilegge il fatto o adotta una ricostruzione alternativa. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha fondato la conferma della custodia sul nuovo riscontro del 4/6/2025 (rinvenimento di 20.360 euro in contanti, cinque cellulari di cui tre attivi, appunti con importi e quantitativi). Ha altresì ritenuto adeguatamente motivate le ragioni per cui misure meno afflittive risultavano inidonee, nonostante un precedente provvedimento nel quale il ricorrente aveva ottenuto gli arresti domiciliari in un diverso procedimento. Ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Norma sostanziale che disciplina il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; dalla contestazione deriva la gravità dei fatti che giustificano l'applicazione di misure cautelari quando sussistono esigenze cautelari attuali.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Limita il sindacato della Corte di cassazione ai vizi di legge e ai vizi di motivazione; vieta alla Corte di riesaminare il fatto o sostituirsi al giudice del merito nell'apprezzamento della prova, consentendo il controllo solo sulla tenuta logico- motivazionale del provvedimento impugnato.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e alla possibilità di condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; la decisione è usata per giustificare la sanzione per inammissibilità non colposa del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023)
Principi richiamati circa il limite del sindacato di legittimità: la Corte è giudice della motivazione e non del fatto; non può rielaborare autonomamente gli elementi probatori valutati dal giudice del merito.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari personali è essenziale fondare il ricorso su specifici vizi di legge o su chiari vizi logici della motivazione; non sono ammesse semplici ricostruzioni alternative dei fatti.
- Il rinvenimento, dopo un periodo di misure meno afflittive, di denaro contante consistente, telefoni attivi e appunti con importi/quantitativi costituisce elemento idoneo a dimostrare l'attualità del pericolo di inquinamento probatorio e della reiterazione del reato.
- Se si sostiene che il materiale rinvenuto era già presente in precedenza, la difesa deve fornire prove concrete e non semplici affermazioni assertive: l'onere probatorio prospettico grava su chi contesta l'interpretazione dei fatti.
- Il contrasto tra provvedimenti differenti (es. concessione di arresti domiciliari in altro procedimento) va motivato dal giudice; la sussistenza di un precedente provvedimento favorevole non impedisce, di per sé, l'applicazione di misure più afflittive se sopravvengono elementi nuovi e attuali.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorso in Cassazione non deve essere 'declinato in fatto' e deve puntare a censurare la motivazione sotto profili di diritto o di manifesta illogicità/contraddittorietà.
- L'impugnazione infondata o meramente assertiva espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni economiche (es. somma alla Cassa delle ammende).
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