Ordinanza n. 22/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto l'Avviso emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore avente a oggetto un avviso emesso ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della costituzione dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la tutela richiesta. La decisione è motivata dal quadro indiziario posto a fondamento della misura impugnata e dalla natura dell'avviso, con salvezza delle valutazioni proprie della fase di merito. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell'Amministrazione, liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
Avviso emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La misura impugnata è un avviso del Questore adottato nell'ambito delle misure di prevenzione personali; il giudice ne ha considerato il quadro indiziario e la natura ai fini della valutazione cautelare.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris e degli altri presupposti per la sospensione deve essere valutata secondo i limiti propri della cognizione sommaria, senza anticipare le definitive valutazioni di merito.
- In presenza di un quadro indiziario ritenuto adeguato a sostenere una misura di prevenzione personale e considerata la natura della misura stessa, il giudice amministrativo può rigettare la domanda cautelare di sospensione quando non emergano i presupposti per la tutela interinale.
- Il rigetto della domanda cautelare può comportare la condanna del ricorrente alle spese della relativa fase processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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