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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto l'Avviso emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202501774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore avente a oggetto un avviso emesso ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della costituzione dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la tutela richiesta. La decisione è motivata dal quadro indiziario posto a fondamento della misura impugnata e dalla natura dell'avviso, con salvezza delle valutazioni proprie della fase di merito. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell'Amministrazione, liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Avviso emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La misura impugnata è un avviso del Questore adottato nell'ambito delle misure di prevenzione personali; il giudice ne ha considerato il quadro indiziario e la natura ai fini della valutazione cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris e degli altri presupposti per la sospensione deve essere valutata secondo i limiti propri della cognizione sommaria, senza anticipare le definitive valutazioni di merito.
  • In presenza di un quadro indiziario ritenuto adeguato a sostenere una misura di prevenzione personale e considerata la natura della misura stessa, il giudice amministrativo può rigettare la domanda cautelare di sospensione quando non emergano i presupposti per la tutela interinale.
  • Il rigetto della domanda cautelare può comportare la condanna del ricorrente alle spese della relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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