Cassazione Civile, Ordinanza n. 37240/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a un atto di precetto di pagamento proposta, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nei confronti del destinatario del precetto. In primo grado l'opposizione è stata accolta dal Tribunale; la Corte d'appello ha confermato la decisione. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma il contenuto specifico delle censure non è esaminato nel merito dalla Corte perché il ricorso viene ritenuto inammissibile per ragioni processuali: da un lato, per la mancata esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la chiara comprensione della vicenda sostanziale e processuale; dall'altro, perché il ricorso risulta tardivo rispetto al termine breve, essendo la sentenza notificata il 21 giugno 2019 e il ricorso notificato solo il 20 settembre 2019, in una materia soggetta a esclusione della sospensione feriale dei termini trattandosi di giudizio esecutivo/oppositivo in materia esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che il ricorso non contiene una sufficiente esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non chiarisce la natura del credito, il titolo esecutivo, i motivi dell'opposizione e le difese delle altre parti. Inoltre, la Corte accerta l'intempestività dell'impugnazione: essendo la sentenza notificata il 21 giugno 2019, il termine breve di 60 giorni scadeva il 20 agosto 2019, mentre la notifica del ricorso è avvenuta solo il 20 settembre 2019. La sospensione feriale non si applica ai giudizi oppositivi in materia esecutiva. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti.
La controversia riguarda un'opposizione esecutiva avverso un atto di precetto di pagamento.
artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
La trattazione è stata disposta in camera di consiglio per la ritenuta manifesta inammissibilità del ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia effettivamente dovuto.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale: il ricorso deve consentire alla Corte la completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale, altrimenti è inammissibile.
- Nelle opposizioni esecutive contro precetto o comunque nei giudizi in materia di esecuzione forzata non opera la sospensione feriale dei termini processuali.
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine breve di 60 giorni; la notifica oltre tale termine rende l'impugnazione inammissibile per tardività.
- In sede di legittimità, se il ricorso è inammissibile per ragioni preliminari di rito, la Corte può prescindere dall'esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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