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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17337/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano già state affrontate e disattese in appello e che la motivazione della sentenza impugnata risultava espressa e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16/10/2024 che aveva confermato la sua responsabilità. L'unico motivo deduceva l'erroneità dell'impianto probatorio posto a base della declaratoria di colpevolezza e il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente reiterativa dei motivi già esaminati e respinti in appello e, comunque, diretta a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, mancando un vizio di motivazione nei limiti deducibili (assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti decisivi).

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 5, c.p.

    La censura riguardava il riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa; la Corte non ne ha rivalutato il merito, limitandosi a rilevare che la questione era già stata decisa in appello e non era riproponibile in cassazione come mero dissenso sulla ricostruzione probatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre come motivo di ricorso una mera contestazione dell'apparato probatorio o della ricostruzione dei fatti già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce vizi motivazionali diversi da quelli deducibili nei limiti del controllo di legittimità, cioè assenza di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti decisivi.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del merito se il giudice di secondo grado ha già fornito una risposta argomentata e logicamente coerente alle doglianze della difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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