Cassazione Civile, Ordinanza n. 32397/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il procedimento di correzione e ha rettificato il dispositivo dell'ordinanza n. 26889/2020, sostituendo le parole che disponevano la condanna alle spese "in favore della Curatela" con quelle "in favore dell'Erario", lasciando fermo il resto della decisione. Ha inoltre escluso una statuizione sulle spese del procedimento di correzione, sia per il carattere officioso dell'iniziativa sia per la natura del procedimento stesso.
Esito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La Corte è stata investita di un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 26889/2020. In quella decisione, resa accogliendo il ricorso e decidendo nel merito in una controversia originata da opposizione allo stato passivo, era stata posta a carico della controparte la condanna alle spese di lite in favore della procedura fallimentare. La procedura ha segnalato che, per la mancanza di fondi del fallimento e per i presupposti normativi applicabili al patrocinio/alla disciplina delle spese in favore dell'Erario, la condanna avrebbe dovuto essere disposta a favore dell'Erario e non della curatela/procedura. La Corte ha quindi aperto d'ufficio il procedimento ex art. 391-bis c.p.c. per correggere la parte dispositiva dell'ordinanza precedente.
Norme richiamate
Riconosciuto come base del procedimento di correzione dell'errore materiale, anche avviabile d'ufficio sulla segnalazione della parte.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale norma rilevante ai fini dell'individuazione del soggetto a favore del quale deve essere posta la condanna alle spese nei casi considerati dalla disciplina del patrocinio/anticipazione erariale.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme all'art. 144 come base per la correzione del capo sulle spese, con attribuzione dell'importo all'Erario.
art. 288, comma 2, cod. proc. civ.
Indicato quale norma procedurale per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del dispositivo.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di una decisione può essere corretto quando il testo non rifletta la statuizione che la Corte intendeva effettivamente adottare, purché il contrasto sia desumibile dagli atti e dal contesto della decisione.
- Il procedimento di correzione può essere promosso anche d'ufficio quando la segnalazione della parte consente di rilevare l'errore e la sua emendabilità emerge in modo immediato dal contenuto della pronuncia.
- Se, secondo la disciplina applicabile, le spese devono essere poste a carico della parte soccombente in favore dell'Erario e non della procedura, il dispositivo va rettificato in tal senso senza incidere sul resto della decisione.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è normalmente dovuta una pronuncia sulle spese, specie quando il procedimento è stato aperto d'ufficio e ha natura meramente emendativa.
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