Cassazione Penale, Ordinanza n. 08460/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura alternativa della semilibertà. Dal testo emerge che la revoca era stata fondata su una condotta ritenuta grave e non giustificabile: il soggetto era risultato positivo ad analisi sull'uso di sostanze stupefacenti e aveva inoltre detenuto sostanza stupefacente nel proprio armadietto. Il ricorrente, tuttavia, non si è confrontato in modo specifico con tale ratio decidendi. La censura, quindi, è stata ritenuta inammissibile perché non investiva il nucleo motivazionale del provvedimento impugnato, ossia la valutazione di non affidabilità del semilibero e l'esito negativo dell'esperimento trattamentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima, in linea astratta, la revoca della semilibertà quando il comportamento del condannato dimostri l'insufficienza dei progressi trattamentali e l'inidoneità del soggetto al graduale reinserimento sociale. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato la positività alle analisi per stupefacenti e la detenzione di droga nell'armadietto come indici di grave e non giustificabile condotta e di mancanza di affidabilità, senza che il ricorso si confrontasse con tale motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato solo in modo incidentale nella tassonomia di riferimento, non emerge come norma applicata nella decisione; non è centrale nel testo della sentenza.
Massime di principio
- La revoca della semilibertà non ha natura punitiva, ma costituisce una valutazione sull'esito negativo dell'esperimento trattamentale e sull'insufficienza dei progressi del condannato verso il reinserimento sociale.
- Ai fini della revoca della semilibertà rilevano le condotte che, per natura, modalità e oggetto, siano sintomatiche della rottura del rapporto fiduciario con gli organi del trattamento e dell'inidoneità del condannato al beneficio.
- Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza di sorveglianza è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La positività all'uso di sostanze stupefacenti e la detenzione di droga in ambito intramurario possono essere valorizzate come indici di non affidabilità incompatibili con la prosecuzione della semilibertà.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende discende dall'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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