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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33445/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/12/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione di merito aveva ritenuto accertato un concreto rischio di sviluppo dell'incendio e aveva qualificato la condotta come tentativo di incendio, ritenendo che l'agente avesse agito con la volontà di cagionare un fuoco di non lievi proporzioni. Il ricorso deduceva formalmente violazione di legge, ma in realtà mirava a una diversa lettura degli elementi processuali e della ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato e immune da vizi logici sull'accertamento del concreto rischio che l'incendio si sviluppasse e sulla riconducibilità della condotta al delitto tentato di incendio, escludendo che si trattasse di danneggiamento seguito da incendio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Il tentativo di incendio richiede che l'evento-incendio rientri nella proiezione della volontà dell'agente; quando la condotta, valutata in concreto, evidenzia la coscienza e volontà di provocare un fuoco di non lievi proporzioni, la fattispecie può integrare il tentativo anche se l'evento non si verifica.

  • art. 424 c.p.

    La condotta è stata inquadrata dalla Corte territoriale, secondo la Cassazione, come tentato incendio e non come danneggiamento seguito da incendio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di incendio tentato, la verifica non può arrestarsi alla mera finalità di danneggiare, ma deve accertare se l'incendio, inteso come fuoco di non lievi proporzioni, fosse effettivamente nella proiezione volitiva dell'agente.
  • Quando il giudice di merito ha svolto una motivazione coerente e immune da vizi logici sull'apprezzamento del rischio concreto di sviluppo dell'incendio, il ricorso per cassazione che chieda una nuova lettura delle emergenze istruttorie è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi fattuali già scrutinati in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, anche della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTentativo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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