Sentenza n. 1889/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del processo verbale accertamento e trasgressione - P.V. n. -OMISSIS- Reg. Stazione Forestale - Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” - Stazione di Como, Via Pio IX n. 130 (per brevità “Forestale”) - sanzione economica amministrativa minima - massima di €. 30.529,13/€. 91.587,39 per violazione dell'art. 29 R.R. Lombardia n. 5/2007 così come previsto dall'art. 43 L.R. Lombardia n. 31/2008 sanzionato dall'art. 61 c.2 e c.13 della L.R. 31/2008, contestata a -OMISSIS- proprietario dell'immobile e amministratore della “-OMISSIS-”, quale “obbligato in solido”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, quale la “segnalazione” e/o “esposto” di un soggetto privato evocato nel P.V. n. -OMISSIS-, ma non noto; per il connesso/conseguente accertamento-dichiarazione della legittimità dell'attività edificatoria produttiva industriale del ricorrente; nonché' per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente ovvero mediante l'annullamento/revoca/archiviazione del Processo Verbale n. 04/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: processo verbale di accertamento e trasgressione relativo alla trasformazione non autorizzata di un'area boscata e alla conseguente sanzione amministrativa pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale con cui il personale della Regione Carabinieri Forestale Lombardia aveva accertato, a seguito di sopralluogo, l'avvenuta trasformazione di un bosco mediante abbattimento di piante e distruzione di ceppaie, individuando il proprietario dell'area e la società che vi aveva ubicato la sede produttiva quali responsabili in solido della sanzione prevista dalla legislazione regionale. Con motivi aggiunti sono state dedotte ulteriori censure sugli stessi atti, dopo l'acquisizione di nuovi documenti. Oltre all'annullamento del verbale e degli atti connessi, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della legittimità dell'attività edificatoria e produttiva e il risarcimento del danno, anche mediante annullamento, revoca o archiviazione del verbale. Nel corso dell'udienza la Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il verbale si fondava sugli artt. 43 e 61 della l.r. Lombardia n. 31/2008; l'art. 61, comma 12, richiama la l.r. n. 90/1983 e, tramite essa, il sistema generale della legge n. 689/1981. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni amministrative pecuniarie spetta, salvo le eccezioni previste dalla legge, al giudice ordinario. L'eccezione relativa alle materie di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. non ricorre, poiché tale disposizione non contempla la tutela delle aree boschive; inoltre, l'eventuale connessione con profili edilizi, urbanistici, ambientali o di appalti non determina l'attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa, potendo il giudice ordinario esaminare incidentalmente i relativi atti e vizi ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'allegato E alla l. n. 2248/1865. È stata dichiarata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro i termini di legge, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 43 l.r. Lombardia n. 31/2008
Costituisce, insieme all'art. 61 della medesima legge, la base normativa della sanzione relativa alla trasformazione non autorizzata delle aree boscate.
art. 61, commi 2 e 13, l.r. Lombardia n. 31/2008
Prevede e sanziona le violazioni relative alla trasformazione non autorizzata delle aree boscate.
art. 61, comma 12, l.r. Lombardia n. 31/2008
Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi
Rinv ia alle forme e ai modi della l.r. n. 90/1983 per l'irrogazione delle sanzioni, rendendo applicabile il sistema della legge n. 689/1981.
art. 22, comma 1, l. n. 689/1981
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie, salvo le ipotesi espressamente sottratte dalla legge.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo costituisce un'eccezione alla regola della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni amministrative, ma non comprende controversie connesse alla tutela delle aree boschive.
artt. 4 e 5, allegato E, l. n. 2248/1865
Consentono al giudice ordinario di conoscere incidentalmente degli atti amministrativi rilevanti per la controversia e di sindacarne i vizi, senza che ciò comporti l'attrazione della causa nella giurisdizione amministrativa.
Consente la prosecuzione o riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Le controversie relative all'opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate secondo il sistema della legge n. 689/1981 appartengono, in via generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo una specifica previsione legislativa derogatoria, inclusa una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 133 c.p.a.
- La controversia relativa a una sanzione amministrativa per trasformazione non autorizzata di un'area boscata non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la tutela delle aree boschive non è contemplata dall'art. 133 c.p.a.
- La presenza di profili edilizi, urbanistici, ambientali o relativi ad appalti non determina, di per sé, l'attrazione nella giurisdizione amministrativa di una controversia avente a oggetto una sanzione amministrativa pecuniaria, quando tali profili possono essere esaminati incidentalmente dal giudice ordinario.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
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