Cassazione Penale, Ordinanza n. 15391/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito davanti al GUP di Trani, l'imputato era stato condannato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, commesso fino al 14 settembre 2024 in Canosa di Puglia. Il giudice aveva disposto anche la confisca, la distruzione della sostanza e la restituzione degli altri oggetti sequestrati. Con unico motivo di ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato deduceva la mancata assoluzione ex art. 129, comma 1, c.p.p. con la formula "perché il fatto non sussiste", sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento immediato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, perché proposto avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha rilevato che, per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017, contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra in tali limiti. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel rito pattizio, il giudice può motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in modo sintetico, salvo che dagli atti emergano concreti elementi di una causa di non punibilità. Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con natura pattizia del rito.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili consentiti dalla legge.
il proscioglimento immediato può essere disposto solo se ricorrono evidenti cause di non punibilità; la mancata applicazione non è censurabile oltre i limiti propri del patteggiamento.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
indica il reato stupefacenti oggetto della condanna definita con patteggiamento.
richiamato nel principio sul dovere del giudice di verificare l'eventuale evidenza di cause di non punibilità anche nel patteggiamento.
la disciplina limitativa del ricorso per cassazione nei confronti del patteggiamento si applica ai ricorsi presentati da tale data.
L. n. 103/2017, art. 1, comma 51
richiamata per la data di decorrenza della modifica normativa sui motivi di ricorso contro il patteggiamento.
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze estranee a tali ambiti, incluse quelle che contestano il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando non si traducono in uno dei vizi deducibili.
- Nel rito del patteggiamento, la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può essere sintetica o anche implicita, salvo che dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi indicativi di una causa di non punibilità, nel qual caso è richiesta una motivazione specifica.
- La natura negoziale della sentenza di patteggiamento comporta che l'imputato, accettando la pena concordata, rinuncia a contestare l'accusa nei limiti incompatibili con il patto; non possono quindi essere introdotte in cassazione censure che mirano a rimettere in discussione l'accordo processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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