Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47824/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali. Primo motivo: censura per vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 157 c.p., deducendo che la Corte d'appello aveva ritenuto formato il giudicato sul capo C) (bancarotta semplice documentale) perché tale parte della sentenza di primo grado non sarebbe stata impugnata; invece il ricorrente ha sostenuto che con l'appello era stata contestata la quantificazione del trattamento sanzionatorio (pena complessiva) e quindi la contestazione investiva anche il capo C), impedendo la formazione del giudicato e imponendo alla Corte d'appello di rilevarne la prescrizione. Secondo motivo: deduceva vizi di motivazione e di diritto in relazione agli artt. 163 e 165 c.p. e, più in generale, al principio devolutivo (art. 597 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare, anche d'ufficio, la questione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale da euro 50.000, sollevata con motivi aggiunti in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto fondato il motivo del ricorrente: il giudicato si forma sui capi e non sui singoli punti della sentenza; poiché l'appello aveva contestato il trattamento sanzionatorio complessivo (quindi anche la pena relativa al capo C), non poteva ritenersi formato il giudicato sul capo C). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente al reato contestato al capo C) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena principale in anni 1 e mesi 4 di reclusione, con le conseguenze sulle aggravanti (esclusione dell'aggravante per pluralità dei fatti) e sulle attenuanti già riconosciute. Sul secondo motivo la Corte l'ha dichiarato manifestamente infondato, confermando l'inammissibilità del motivo aggiunto in appello non riferito a punti della decisione originariamente impugnati: la regola del principio devolutivo e le eccezioni ad essa sono da ritenersi tassative. Sono rimaste ferme le statuizioni civili della sentenza e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che il giudicato si forma sui capi della sentenza e non sui singoli punti o osservazioni; l'erronea esclusione del controllo di un capo può impedire la rilevazione della prescrizione.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato nel secondo motivo ma non ritenuto idoneo a derogare al principio devolutivo: la Corte ha ritenuto il motivo aggiunto inammissibile e non ha accolto l'argomento fondato su questi articoli.

  • art. 165 cod. pen.

    Come per l'art. 163 c.p., citato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto il motivo aggiunto manifestamente infondato e non idoneo a vincolare la decisione d'appello fuori dall'oggetto devoluto.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che l'annullamento per prescrizione del reato di cui al capo C) presupponeva l'assenza di cause di non punibilità richiamabili a tale norma.

  • art. 623, comma 1, lett. I) cod. pen. (?)

    La decisione ricorda che la pena principale può essere rideterminata in Cassazione in base alle statuizioni dei giudici di merito; la rideterminazione è stata operata alla luce dell'eliminazione del capo C) e della conseguente esclusione dell'aggravante.

  • art. 219, secondo comma, n. 1 legge fallimentare

    L'eliminazione di uno dei reati fa venir meno la pluralità dei fatti necessaria per l'operatività dell'aggravante prevista da questa norma, comportando una diversa determinazione della pena.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    La norma è stata evocata dal ricorrente per sostenere la possibilità di decisioni d'ufficio in punto di benefici; la Corte ha però precisato che le eccezioni al principio devolutivo sono tassative e che l'art. 597 non giustifica l'ammissione del motivo aggiunto non riferito ai punti originariamente impugnati.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La Corte ha mantenuto ferme le statuizioni sugli interessi civili ai sensi di questa norma, ritenendo che la prescrizione del reato per il capo C) non incidesse sulle statuizioni civili già adottate.

Massime di principio

  • Il giudicato penale si forma sui capi della sentenza: in appello la contestazione del trattamento sanzionatorio complessivo può investire anche capi della sentenza non espressamente richiamati per numero se la censura riguarda la pena complessiva; pertanto, chi impugna la pena complessiva deve considerare che ciò può sottrarre al giudicato più capi e impedire il sorgere della prescrizione.
  • Se con l'appello si contesta la quantificazione della pena (o il trattamento sanzionatorio nel suo complesso), il giudice d'appello deve valutare anche i capi che concorrono a formare quella pena; la mancata tale valutazione può determinare la cassazione per violazione del principio di devoluzione e del corretto accertamento della prescrizione.
  • I motivi aggiunti in appello sono ammissibili solo se attengono ai capi o punti della decisione già investiti dall'impugnazione originaria: il principio devolutivo è vincolante e le eccezioni ad esso vanno interpretate restrittivamente.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio quando accerta l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e non rilevano questioni residue che richiedano un nuovo esame di merito; in tal caso la corte può anche rideterminare la pena restante.
  • La soppressione di un capo d'imputazione può incidere sugli elementi aggravanti che richiedono pluralità di fatti; questo può comportare una riduzione della pena anche senza nuovo processo di merito.
  • La prescrizione del reato non incide automaticamente sulle statuizioni civili: le obbligazioni risarcitorie o le statuizioni sugli interessi civili possono essere mantenute se non espressamente intaccate dalla estinzione del reato.
  • In sede di impugnazione è utile formulare in modo chiaro e coerente le censure sull'intero trattamento sanzionatorio se si intende ricomprendere più capi di imputazione, per evitare che questioni rilevanti rimangano escluse dal controllo giudiziario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.