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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47151/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato, in parte, la misura cautelare degli arresti domiciliari e aveva ritenuto la sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il motivo di ricorso deduceva errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestando che la condotta attribuita al Barbieri fosse solo quella di "custode" della sostanza e non elemento di intraneità alla compagine associativa, non sufficientemente corroborata da fattori esterni; inoltre si sosteneva che i reati fini di detenzione e cessione non sarebbero stati commessi in concorso con il presunto capo dell'organizzazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale di Catanzaro: dalle intercettazioni emergerebbe che il Barbieri deteneva le chiavi del deposito della sostanza, la distribuiva ad altri pusher, partecipava agli incontri dei sodali al bar G23 e intercedeva/vendeva a terzi per conto di Antonio Costantino e del relativo clan. Alla luce di questi elementi indiziari è stata confermata la valutazione di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    La Corte interpreta l'art. 74 nel senso che la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera: la condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse purché si traduca in un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino e altre pronunce)

    Richiamata per il principio secondo cui la partecipazione all'associazione di traffico stupefacenti si valuta sul apporto concreto agli scopi criminosi; inoltre sottolinea il limite della cassazione nel sindacare la valutazione degli indizi se non sussistono vizi di motivazione o violazioni di legge.

Massime di principio

  • Il mero ruolo di "custode" della sostanza non esclude la configurazione della partecipazione all'associazione se è corredato da elementi esterni (es. possesso delle chiavi, distribuzione ad altri pusher, incontri con sodali, mediazione di vendite).
  • La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è valutata in termini di contributo apprezzabile agli scopi del sodalizio; non è necessario un ruolo di vertice per configurare il reato.
  • In sede di cassazione non è sufficiente una diversa rivalutazione degli indizi: per ottenere l'annullamento bisogna dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza della motivazione.
  • Quando si contesta il concorso in reati 'fine' è necessario valutare se gli elementi indicano una collaborazione operativa con i vertici: la prova della partecipazione può emergere dal complesso degli indizi (contatti, ruoli logistici, attività di vendita per conto di terzi).
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile documentare elementi che smentiscano l'inferenza di partecipazione (assenza di possesso delle chiavi, mancanza di contatti con i capi, ruolo meramente occasionale) e contestare specificamente la logica e la connessione degli elementi probatori e non solo la loro interpretazione.

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